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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18089/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in solido con altri amministratori e organi di controllo di un ente di previdenza e assistenza comunale, al risarcimento del danno erariale per indebita autoliquidazione di compensi corrisposti tra il 2002 e il 2010 per il raggiungimento di obiettivi e/o aggiornamento professionale, oltre all'indennità per l'incarico svolto. In appello contabile era stato escluso l'addebito per un importo relativo a una delibera del 2009, perché il ricorrente non era più in carica alla data della riunione; per gli altri anni, invece, la Corte dei conti aveva ritenuto utilizzabili presunzioni semplici sulla partecipazione alle sedute e aveva affermato che spettasse agli interessati provare il contrario. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 207 d.lgs. 174/2016, eccesso di giurisdizione e illegittimità del sindacato della Corte dei conti nel merito della gestione, sostenendo che la sentenza avrebbe sconfinato nella sfera riservata al legislatore e alla discrezionalità amministrativa, perché avrebbe ritenuto illegittima e dannosa l'elargizione di compensi agli amministratori senza indicare un espresso divieto normativo o regolamentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione contabile, ma il modo di esercizio del potere giurisdizionale e quindi errori in iudicando e valutazioni di fatto non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha ribadito che il controllo delle Sezioni Unite sul giudice contabile è limitato ai casi in cui questi invada la sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, o neghi la giurisdizione, e non può estendersi alla verifica del merito delle scelte ermeneutiche o valutative. Ha inoltre affermato che la Corte dei conti può controllare la conformità alla legge dell'azione amministrativa e la compatibilità delle scelte con i fini pubblici dell'ente, anche sotto il profilo di economicità, efficacia e buon andamento, senza oltrepassare i limiti della propria giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la posizione solo formale del Procuratore generale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice contabile è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori di merito o di motivazione.

  • art. 362 c.p.c.

    Concorre a delimitare il controllo della Corte di cassazione alle sole questioni di giurisdizione nei confronti delle sentenze dei giudici speciali.

  • art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174

    Prevede il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice contabile nei soli limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso alle Sezioni Unite avverso le sentenze della Corte dei conti è ammissibile solo quando si deduca uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, non quando si contestino errori di interpretazione, valutazione delle prove o applicazione della legge sostanziale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale non si configura per il solo fatto che la sentenza contabile abbia adottato una soluzione ritenuta erronea, abnorme o motivata in modo radicalmente discutibile; tali doglianze integrano, al più, errori in iudicando o in procedendo.
  • Il giudice contabile può verificare la legittimità dell'azione amministrativa e la conformità delle scelte ai fini pubblici dell'ente, anche sotto il profilo di economicità, efficacia e buon andamento, senza invadere la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa.
  • In sede di responsabilità erariale è possibile valorizzare presunzioni semplici e distribuire l'onere della prova in modo coerente con la disponibilità degli elementi documentali, purché la censura rimanga nel perimetro dell'apprezzamento di merito e non trasmodi in vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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