Cassazione Civile, Ordinanza n. 18089/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna, in solido con altri amministratori e organi di controllo di un ente di previdenza e assistenza comunale, al risarcimento del danno erariale per indebita autoliquidazione di compensi corrisposti tra il 2002 e il 2010 per il raggiungimento di obiettivi e/o aggiornamento professionale, oltre all'indennità per l'incarico svolto. In appello contabile era stato escluso l'addebito per un importo relativo a una delibera del 2009, perché il ricorrente non era più in carica alla data della riunione; per gli altri anni, invece, la Corte dei conti aveva ritenuto utilizzabili presunzioni semplici sulla partecipazione alle sedute e aveva affermato che spettasse agli interessati provare il contrario. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 207 d.lgs. 174/2016, eccesso di giurisdizione e illegittimità del sindacato della Corte dei conti nel merito della gestione, sostenendo che la sentenza avrebbe sconfinato nella sfera riservata al legislatore e alla discrezionalità amministrativa, perché avrebbe ritenuto illegittima e dannosa l'elargizione di compensi agli amministratori senza indicare un espresso divieto normativo o regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione contabile, ma il modo di esercizio del potere giurisdizionale e quindi errori in iudicando e valutazioni di fatto non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha ribadito che il controllo delle Sezioni Unite sul giudice contabile è limitato ai casi in cui questi invada la sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, o neghi la giurisdizione, e non può estendersi alla verifica del merito delle scelte ermeneutiche o valutative. Ha inoltre affermato che la Corte dei conti può controllare la conformità alla legge dell'azione amministrativa e la compatibilità delle scelte con i fini pubblici dell'ente, anche sotto il profilo di economicità, efficacia e buon andamento, senza oltrepassare i limiti della propria giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la posizione solo formale del Procuratore generale; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice contabile è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori di merito o di motivazione.
Concorre a delimitare il controllo della Corte di cassazione alle sole questioni di giurisdizione nei confronti delle sentenze dei giudici speciali.
art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174
Prevede il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice contabile nei soli limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso alle Sezioni Unite avverso le sentenze della Corte dei conti è ammissibile solo quando si deduca uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, non quando si contestino errori di interpretazione, valutazione delle prove o applicazione della legge sostanziale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale non si configura per il solo fatto che la sentenza contabile abbia adottato una soluzione ritenuta erronea, abnorme o motivata in modo radicalmente discutibile; tali doglianze integrano, al più, errori in iudicando o in procedendo.
- Il giudice contabile può verificare la legittimità dell'azione amministrativa e la conformità delle scelte ai fini pubblici dell'ente, anche sotto il profilo di economicità, efficacia e buon andamento, senza invadere la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa.
- In sede di responsabilità erariale è possibile valorizzare presunzioni semplici e distribuire l'onere della prova in modo coerente con la disponibilità degli elementi documentali, purché la censura rimanga nel perimetro dell'apprezzamento di merito e non trasmodi in vizio di giurisdizione.
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