Cassazione Civile, Ordinanza n. 32527/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente era creditore del Ministero della giustizia in forza di un decreto della Corte d’appello di Roma del 22 febbraio 2010. Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto aveva promosso espropriazione presso terzi anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia; nella procedura il terzo pignorato aveva accantonato una somma e reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ma il giudice dell’esecuzione aveva chiuso anticipatamente la procedura con ordinanza. Contro tale ordinanza il creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; rigettata l’opposizione dal Tribunale di Roma per asserita mancata prova della notifica del titolo esecutivo al debitore, il creditore aveva poi esperito revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deducendo errore di fatto. Anche la revocazione era stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023. In cassazione il ricorrente lamentava violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi, ma il ricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine semestrale applicabile, senza sospensione feriale, alle opposizioni esecutive e alla revocazione proposta avverso una decisione resa in tale sede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato tardivamente il 19 ottobre 2023 rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata del 24 marzo 2023. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. e nei procedimenti di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., non si applica la sospensione feriale dei termini; lo stesso vale per il termine per proporre revocazione contro una decisione resa in quel contesto, anche se si deduce un errore qualificatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero della giustizia e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla dichiarazione del terzo pignorato nella procedura espropriativa presso terzi
richiamato come base dell’opposizione agli atti esecutivi, alla quale si applica il termine senza sospensione feriale
richiamato come fondamento della revocazione per errore di fatto
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni
la sospensione dei termini feriali non si applica ai procedimenti di opposizione esecutiva e a quelli collegati richiamati nella decisione
richiamato quale base normativa dell’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti esecutivi indicati
procedimenti di opposizione esecutiva per i quali non opera la sospensione feriale
procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, anch’esso escluso dalla sospensione feriale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo all’esecuzione e accertamento dell’obbligo del terzo non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro una decisione resa in materia di opposizione esecutiva va computato senza sospensione feriale, con conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente notificato.
- Anche il termine per proporre revocazione avverso una decisione resa in sede di opposizione esecutiva non beneficia della sospensione feriale, indipendentemente dalla prospettazione di un errore qualificatorio.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte può prescindere dalla verifica dell’integrità del contraddittorio nei confronti degli intimati non costituiti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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