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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23642/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due istanze di rimborso presentate da una contribuente per gli anni d’imposta 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per ottenere la restituzione di parte delle imposte dirette versate in relazione ai periodi agevolati previsti dalla normativa emergenziale post-sisma. La contribuente era residente in un Comune compreso nel cd. cratere sismico del terremoto del 2016. La disciplina del d.l. n. 189 del 2016 prevedeva, per i residenti nei comuni interessati, la facoltà di chiedere ai sostituti d’imposta la sospensione delle ritenute fiscali per il 2017, con espressa previsione che non si facesse luogo a rimborso di quanto già versato. Successivamente, il d.l. n. 123 del 2019 ha stabilito che gli adempimenti e i pagamenti relativi a ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi assicurativi siano effettuati, dal 15 gennaio 2020, nel limite del 40% degli importi dovuti. La contribuente, che non aveva chiesto la sospensione nel 2017 e aveva regolarmente versato le ritenute tramite il sostituto, ha interpretato la normativa sopravvenuta come una riduzione definitiva del carico fiscale del 60% e ha chiesto il rimborso della corrispondente eccedenza anche per le somme versate senza sospensione. L’Agenzia ha impugnato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso per il 2017, sostenendo che lo sconto del 60% spettasse solo a chi aveva fruito della sospensione e che la mancata richiesta implicasse l’assenza dei presupposti per il beneficio; ha inoltre dedotto la violazione delle norme richiamate e dell’art. 3 Cost., prospettando un’interpretazione restrittiva della disciplina emergenziale e dello ius superveniens.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo unico, affermando che la richiesta di sospensione non costituisce una discriminante valida per negare il beneficio definitivo dello sconto fiscale e contributivo. Secondo la Corte, per i contribuenti residenti nel cratere sismico il beneficio era accessibile a tutti; la scelta di chiedere o meno la sospensione dipendeva soltanto dall’opportunità di assumere o meno un debito futuro verso l’erario, non da condizioni di danno o difficoltà economica. Pertanto, un’interpretazione che riservasse lo sconto solo a chi aveva chiesto la sospensione sarebbe irragionevole e contraria all’art. 3 Cost., imponendosi invece una lettura costituzionalmente orientata che estende il vantaggio anche a chi abbia continuato a pagare regolarmente. La clausola del precedente art. 48, comma 1-bis, secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, è stata interpretata come riferita ai pagamenti legittimamente eseguiti entro il periodo antecedente alla sospensione, non come preclusione al rimborso dell’eccedenza rispetto al 40% dovuto. La Corte ha quindi confermato il diritto della contribuente al rimborso della quota versata in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una disciplina emergenziale prevede una sospensione facoltativa dei versamenti fiscali per una categoria di contribuenti, la scelta di aderire o meno alla sospensione non può essere utilizzata, in assenza di un’espressa previsione normativa, come criterio per limitare in via definitiva il beneficio economico introdotto successivamente dal legislatore.
  • Un’interpretazione di norme fiscali sopravvenute deve essere preferita in senso costituzionalmente orientato quando la lettura restrittiva determinerebbe un’irragionevole disparità tra contribuenti che si trovino nella medesima situazione sostanziale, ma abbiano compiuto scelte diverse solo per ragioni di prudenza finanziaria.
  • La clausola che esclude il rimborso di quanto già versato va letta in modo coerente con il periodo di operatività della sospensione e non può essere estesa oltre il suo ambito temporale per negare il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al tributo definitivamente dovuto.
  • Nei regimi agevolativi collegati a eventi calamitosi, la finalità di assicurare liquidità ai contribuenti non consente, da sola, di trasformare la facoltà di sospensione in un requisito selettivo del beneficio definitivo, se il dato normativo non collega espressamente tale facoltà alla prova del danno o dello stato di bisogno.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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