Cassazione Civile, Ordinanza n. 02816/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un professionista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa dell'immediata esecuzione di tre decisioni disciplinari emesse nei suoi confronti dall'organo territoriale: due condanne alla sospensione dall'esercizio professionale e una censura. Lamentava che l'esecuzione immediata, disposta senza attendere l'esito dell'impugnazione, gli avesse causato danni economici, reputazionali e non patrimoniali. In appello sosteneva inoltre che l'art. 55 del d.lgs. n. 139/2005 non imponesse l'esecuzione immediata, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generiche le censure ex art. 342 c.p.c. e che fossero state illegittimamente disattese le richieste istruttorie. In cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 2043 c.c. per avere la sentenza escluso il danno ingiusto; falsa applicazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 139/2005, sostenendo che la norma attribuirebbe solo una facoltà di sospensione e non imporrebbe l'esecuzione; violazione dell'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'appello; violazione dell'art. 184 c.p.c. per mancata ammissione delle prove richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 55 del d.lgs. n. 139/2005 prevede l'impugnabilità delle decisioni disciplinari e attribuisce al Consiglio nazionale una mera facoltà di sospenderne l'efficacia, non un obbligo; quindi, in assenza di sospensione, la decisione di primo grado è immediatamente esecutiva. Ha ritenuto che la successiva riduzione della sanzione in appello non trasformi in illecita l'esecuzione provvisoria, né integri un danno in re ipsa. Ha inoltre osservato che il richiamo al regolamento del 2015 era comunque inammissibile perché successivo ai fatti e non adeguatamente prodotto, che la censura sull'art. 342 c.p.c. era irrilevante poiché la Corte d'appello aveva esaminato il merito delle doglianze, e che la doglianza sulle prove era infondata perché non risultava una specifica e tempestiva richiesta istruttoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mera esecuzione di una sanzione disciplinare poi ridotta in appello non integra, di per sé, un fatto illecito risarcibile; non è configurabile un danno in re ipsa.
art. 55 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
il Consiglio nazionale "può sospendere l'efficacia dei provvedimenti"
Il verbo "può" indica una facoltà discrezionale di sospensione, non un obbligo; in mancanza di sospensione, la decisione disciplinare di primo grado resta esecutiva.
art. 52 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
Il richiamo serve a confermare che la sanzione può essere riformata in appello con applicazione di una misura più lieve, senza che ciò renda illecita l'esecuzione precedente.
La dedotta violazione è irrilevante quando il giudice d'appello, pur richiamando i requisiti di specificità dei motivi, esamina comunque nel merito tutte le doglianze.
La censura sulla mancata ammissione delle prove è infondata se non risulta una specifica e tempestiva richiesta istruttoria realmente formulata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia disciplinare, l'immediata esecutività della decisione di primo grado costituisce la regola quando la legge attribuisce all'organo di appello solo un potere discrezionale di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- La successiva riduzione o riforma della sanzione in sede di impugnazione non basta, da sola, a fondare la responsabilità risarcitoria dell'ente professionale per l'esecuzione della decisione originaria.
- Il danno risarcibile non può essere ricavato automaticamente dalla sola sottoposizione alla sanzione eseguita, occorrendo la deduzione e prova di un comportamento antigiuridico ulteriormente connotato, non essendo ammesso un danno in re ipsa.
- La censura in cassazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. è priva di decisività se la sentenza d'appello ha comunque scrutinato nel merito tutte le doglianze dedotte.
- Le doglianze sulla mancata ammissione della prova presuppongono una richiesta istruttoria specifica, tempestiva e chiaramente individuata; in difetto, la violazione processuale non sussiste.
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