Cassazione Civile, Ordinanza n. 15102/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di Cassazione n. 14790/2020, che aveva rigettato nel merito la sua domanda di accertamento della discriminazione fondata sulla disabilità. La controversia nasceva da un bando di concorso riservato alle categorie di cui all'art. 8 della l. n. 68 del 1999, nel quale era richiesto che il requisito della disoccupazione permanesse sia al momento della domanda sia al momento dell'assunzione. Con otto motivi il ricorrente ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e omesso esame di vari motivi di ricorso, tra cui la violazione delle norme regolamentari sui requisiti di accesso ai concorsi pubblici, la violazione dei principi costituzionali sull'accesso agli uffici pubblici, la lettura sostanziale delle norme e del diritto vivente sul momento di accertamento dei requisiti, la direttiva richiamata rispetto all'art. 16, comma 2, l. n. 68 del 1999, una pretesa svista percettiva circa l'inesistenza del requisito della disoccupazione al momento dell'assunzione e la sussistenza di discriminazione indiretta. La resistente ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto/inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in sostanza a riproporre questioni già decise o a censurare la valutazione giuridica e interpretativa compiuta nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che la decisione precedente aveva già esaminato, anche implicitamente, tutte le deduzioni volte a sostenere la discriminazione e che la pretesa omissione non era una svista percettiva, ma al più un errore di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato quale base del potere della Corte di decidere nel merito nella precedente sentenza oggetto di revocazione.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una svista percettiva e non quando si controverta sull'apprezzamento o sulla qualificazione giuridica della questione decisa.
artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la revocazione della sentenza di legittimità è esperibile per errore di fatto, ma non quando la censura investe la valutazione del motivo o l'interpretazione dell'oggetto del ricorso.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994
richiamato dal ricorrente per sostenere che i requisiti di partecipazione vadano verificati al momento del bando.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 220 del 2001
richiamato dal ricorrente in relazione al momento di possesso dei requisiti di partecipazione ai concorsi.
artt. 3, 97, 38 e 51 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno delle censure sul trattamento dei disabili e sull'accesso ai pubblici uffici.
art. 16, comma 2, l. n. 68 del 1999
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di copertura della quota di riserva mediante assunzione di candidati disabili anche in deroga al requisito della disoccupazione, in difetto di idonei con il requisito richiesto.
norma che delimita la platea delle categorie protette ammesse alla procedura concorsuale richiamata nella controversia.
art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011
indica il rito sostanziale della controversia in materia di discriminazione, richiamato dalla Corte per affermare che il tema centrale era la discriminazione indiretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032
afferma che la revocazione per errore di fatto non è configurabile quando la sentenza abbia comunque deciso il motivo, anche se senza esaminare specificamente tutte le argomentazioni difensive.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata ai fini della declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. 3, 15/03/2023, n. 7435
richiamata per la definizione dei requisiti dell'errore revocatorio, che deve derivare da una falsa percezione non controversa.
Cass. Sez. 6 - 3, 15/02/2018, n. 3760
richiamata per ribadire che non costituisce errore di fatto la censura che investe la valutazione di un motivo ritenuto deciso senza considerare tutte le argomentazioni.
Massime di principio
- L'errore revocatorio deducibile contro una sentenza di Cassazione richiede una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti e non un errore di giudizio, di valutazione o di interpretazione della censura.
- Non sussiste vizio revocatorio quando la Corte abbia comunque deciso sul motivo di ricorso, anche implicitamente, pur senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni sviluppate dalla parte.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre, sotto forma di pretesa svista percettiva, questioni già vagliate e decise nel merito nella sentenza impugnata.
- Nel giudizio di revocazione va distinta l'omessa decisione su un motivo, che può integrare errore di fatto, dalla dissociazione tra motivazione sintetica e articolazione difensiva, che resta un tema di interpretazione dell'oggetto del ricorso e quindi non è revocatorio.
- Quando il motivo di ricorso investe la qualificazione giuridica della condotta o la lettura delle norme applicabili, la doglianza esula dall'errore di fatto e non giustifica la revocazione.
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