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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15172/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un giudizio relativo alla prescrizione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS e portati in riscossione mediante intimazione di pagamento notificata il 28 marzo 2011. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello di Potenza, decidendo su appello principale dell'agente della riscossione, appello incidentale del contribuente e separato appello dell'INPS, aveva rigettato le impugnazioni confermando che il termine di prescrizione dei contributi resta quinquennale anche dopo la mancata opposizione all'avviso di addebito, in linea con Cass. SS.UU. n. 23397/2016, e aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale del contribuente per difetto di interesse. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva: (1) violazione degli artt. 2953 c.c. e 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che, decorso il termine per proporre opposizione, il credito contributivo non sarebbe più soggetto alla prescrizione quinquennale ma solo alla prescrizione ordinaria decennale dell'azione esecutiva sul titolo; (2) violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 46/1999, affermando la natura di titolo esecutivo del ruolo incorporato nella cartella di pagamento. La Corte di cassazione, tuttavia, ha esaminato in via pregiudiziale la validità della procura speciale rilasciata all'avvocato del libero foro che aveva sottoscritto il ricorso per l'Agenzia, rilevando che, per il patrocinio in cassazione, l'ente deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione e, negli altri casi consentiti, del libero foro solo in presenza dei presupposti di legge e dell'eventuale delibera autorizzativa; poiché nel ricorso e nella procura non risultava alcun riferimento a tali presupposti né a una delibera dell'ente, la procura è stata ritenuta invalida e il ricorso dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida costituzione in giudizio, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita a un avvocato del libero foro senza l'indicazione dei presupposti legali e senza richiamo di una delibera autorizzativa dell'ente. La decisione di merito sulla prescrizione dei contributi contenuta nella sentenza d'appello non è stata quindi esaminata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la conversione del termine prescrizionale in quello ordinario decennale dopo la scadenza del termine per opporsi al titolo esecutivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbita dalla questione processuale.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. n. 46 del 1999

    Invocati per affermare la natura di titolo esecutivo del ruolo/cartella; la censura resta inesaminata per inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sul mezzo di impugnazione richiamata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4

    Richiamato, insieme alla convenzione tra Agenzia e Avvocatura dello Stato, per delimitare i casi in cui l'ente può avvalersi dell'Avvocatura o di avvocati del libero foro.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016

    Richiamato come base normativa del nuovo assetto del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17

    Richiamati per il rispetto dei criteri di affidamento al libero foro nei casi consentiti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocati del libero foro solo nei casi consentiti dalla normativa e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato; quando la scelta del difensore privato dipende da tale regime derogatorio, la sussistenza del relativo presupposto opera implicitamente ma deve comunque risultare il rispetto del modello legale di patrocinio.
  • In difetto dei presupposti legali per il patrocinio del libero foro e, quando richiesta, della specifica delibera autorizzativa dell'ente, la procura speciale conferita al difensore è invalida e determina il difetto di valida costituzione in giudizio dell'ente.
  • Il difetto di legittimazione processuale del difensore che sottoscrive il ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità, perché incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale pregiudiziale, la Corte non esamina i motivi di merito sulla prescrizione del credito contributivo o sulla natura del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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