Sentenza del 27/07/2023 n. 127 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Cartella - procedura di notifica - prova del perfezionamento - produzione in giudizio della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento - sospensione legale del termine di decadenza - indicazione delle modalità di calcolo degli interessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava avviso d'intimazione e cartelle di pagamento contestando: 1) la mancata o inesatta notifica degli atti (nullità dell'intimazione e delle cartelle); 2) la decadenza dell'atto impugnato per decorso termini; 3) l'omessa indicazione nella cartella della modalità di calcolo degli interessi.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella prodromica (notifica a mani proprie della contribuente) ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e ha confermato che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, è sufficiente la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione della copia integrale della cartella. Ha inoltre applicato la sospensione legale dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), che interrompe i termini decadenziali e prescrizionali relativi alle attività di riscossione nel periodo indicato. Infine, ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa indicazione del calcolo degli interessi, osservando che né gli artt. 25 e 50 del DPR 602/1973 né la giurisprudenza impongono la quantificazione degli interessi nella cartella, dato che gli interessi decorrono dopo l'inutile decorso di 60 giorni dalla notifica. Il ricorso è stato quindi respinto; spese liquidate in €1000 oltre accessori.
Norme richiamate
La prova della notifica della cartella è assolta mediante relata di notificazione e/o avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione dell'originale o della copia integrale della cartella in giudizio.
Non impone l'obbligo di indicare nella cartella la modalità di calcolo degli interessi; la quantificazione degli interessi avviene successivamente al decorso dei 60 giorni.
Analogamente all'art. 25, non richiede l'indicazione del calcolo degli interessi nell'avviso di intimazione.
Norma di riferimento per l'intervento nel giudizio dell'ente impositore; in questo caso ha consentito la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona.
Previsione procedurale relativa all'invito a partecipare al giudizio; utilizzata per chiamare in causa l'Agenzia capofila competente.
Le disposizioni di sospensione dei termini di pagamento comportano, per lo stesso periodo, la sospensione dei termini processuali nonché della prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Richiamata nella trama normativa di riferimento per gli atti esecutivi e le modalità di riscossione; rilevante nel contesto delle sospensioni e della disciplina dei ruoli/cartelle.
"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione..."
La norma emergenziale sospende i termini di pagamento e, per riflesso (con art. 12 D.Lgs. 159/2015), sospende anche i termini decadenziali e prescrizionali relativi alle attività di riscossione, incidendo sulla rilevanza dei termini temporali per la decadenza degli atti impugnati.
Cass. ord. n. 2856/2019
Giurisprudenza richiamata che stabilisce che, ai fini della prova della notifica della cartella, è sufficiente la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione della cartella stessa.
Cass. ord. n. 23902/2017
Conferma il principio secondo cui la relata o l'avviso di ricevimento recante il numero della cartella prova il perfezionamento della notifica.
Cass. sent. n. 22997/2010
Giurisprudenza utilizzata per affermare che la cartella non deve necessariamente indicare la modalità di calcolo degli interessi, poiché questi decorrono dopo il termine di 60 giorni.
Massime di principio
- Per dimostrare l'avvenuta notifica di una cartella esattoriale non è necessario allegare in giudizio la copia integrale o l'originale della cartella: è sufficiente produrre la relata di notifica o l'avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella.
- La sospensione normativa legata alla pandemia (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015) ha sospeso i termini di pagamento e, per corrispondenza, i termini decadenziali e prescrizionali delle attività di riscossione nel periodo indicato; pertanto, nelle controversie occorre verificare se i termini siano stati sospesi prima di dichiarare la decadenza dell'atto.
- La cartella di pagamento non è tenuta a specificare il dettaglio del calcolo degli interessi, poiché gli interessi decorrono solo dopo l'inutile decorso di 60 giorni dalla notifica; quindi l'assenza di tale indicazione non determina di per sé la nullità dell'atto.
- Se l'ente resistente solleva carenze di legittimazione passiva relative a determinati titoli (es. avviso di accertamento), il giudice può consentire la chiamata o l'intervento dell'ente competente (es. Agenzia delle Entrate) per regolarizzare la rappresentanza processuale.
- In un ricorso contro cartelle di pagamento, il difensore del contribuente dovrebbe controllare e documentare: a) la data e la modalità di notifica (relata/A/R con numero identificativo); b) la sussistenza di eventuali sospensioni normative che incidono sui termini; c) l'esatta titolarità dell'atto e la legittimazione passiva dell'ente notificante.
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