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Sentenza

Sentenza del 27/07/2023 n. 22763 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha notificato ad A.A. un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo al 2006, contestando che A.A. avesse operato come amministratore di fatto della CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE S.r.l. in occasione della cessione di immobili; A.A. aveva impugnato ottenendo accoglimento in primo grado (CTP) e conferma in appello (CTR), con la CTR che ha ritenuto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio non assolto rispetto agli elementi indicati a sostegno della qualifica di amministratore di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando i motivi di gravame inammissibili o infondati. Ha ritenuto che la CTR avesse dato adeguata motivazione (anche per relationem alla sentenza di primo grado) e che le censure dell'Agenzia in sostanza chiedessero una rivalutazione del merito e della prova, che in sede di legittimità è preclusa. Ha inoltre rilevato la mancata specificità delle censure e l'assenza di riscontri oggettivi idonei a dimostrare la qualità di amministratore di fatto di A.A.; conseguentemente l'accertamento tributario è privo dell'elemento costitutivo essenziale relativo all'individuazione del soggetto passivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una nuova valutazione del merito e della prevalenza delle prove (n.5); le censure devono essere di diritto e rispettare i criteri di specificità. Il ricorso che mira a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito è inammissibile.

  • art. 132 c.p.c. e Cost., art. 111

    La motivazione deve rispettare il 'minimo costituzionale': non è viziata la sentenza che, anche per relationem, renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; vizi di motivazione si ravvisano solo se essa è del tutto apparente, inesistente o incomprensibile.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4

    Rinvio alle norme processuali tributarie: la Corte osserva che non sussiste automatismo tra esiti penali e giudizio tributario e che il giudice tributario valuta nel complesso il materiale probatorio secondo le regole di diritto processuale tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere l'efficacia dell'esito penale; la Corte evidenzia però che non può essere imposto un effetto automatico dell'assoluzione penale nel giudizio tributario, e che il riferimento agli esiti penali è inserito dalla CTR in un quadro istruttorio più ampio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiama la regola secondo cui la valutazione della prova e la formazione del convincimento spettano al giudice di merito; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.

  • art. 2639 c.c. e art. 2697 c.c.

    Richiamate dall'Agenzia in relazione a simulazione e onere della prova; la Corte osserva che le censure basate su presunzioni e documenti genericamente indicati sono inammissibili se non specificate e valutate nel merito dai giudici di merito.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8-bis (cfr. D.L. n.198/2022 art. 8)

    Norme procedurali che hanno consentito la trattazione non partecipata dell'udienza pubblica (modalità telematica/non in presenza); menzionate per contestualizzare la trattazione del procedimento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in tema di spese e contributo unificato; la Corte rileva che non trova applicazione la norma citata nella specifica ipotesi in cui l'Amministrazione pubblica sia difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso chiedere la rivalutazione del merito fatto-probatorio: i motivi che puntano a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
  • La motivazione della sentenza di merito è adeguata anche se motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché emerga chiaramente il percorso logico-giuridico e la conferma delle ragioni della decisione.
  • L'assoluzione penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario: gli esiti penali vanno considerati nel quadro complessivo della prova ma non sostituiscono l'onere probatorio dell'Ufficio.
  • Per affermare la qualità di 'amministratore di fatto' occorrono elementi specifici, oggettivi e di riscontro (poteri gestori concreti, atti compiuti coerenti con una gestione stabile, procure con ampia autonomia, documentazione operativa) e non meri indizi o dichiarazioni non corroborate.
  • In sede di impugnazione in cassazione le censure devono essere specifiche: se si invocano documenti o atti istruttori vanno indicati con precisione (contenuto, momento, utilizzo nei gradi precedenti) per consentire il sindacato di legittimità.
  • L'onere di provare l'esistenza del soggetto passivo e del ruolo gestionale gravita sull'Ufficio accertatore; la mancanza di riscontri esterni e oggettivi può determinare il rigetto dell'accertamento.

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