Sentenza del 27/07/2023 n. 22763 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato ad A.A. un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo al 2006, contestando che A.A. avesse operato come amministratore di fatto della CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE S.r.l. in occasione della cessione di immobili; A.A. aveva impugnato ottenendo accoglimento in primo grado (CTP) e conferma in appello (CTR), con la CTR che ha ritenuto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio non assolto rispetto agli elementi indicati a sostegno della qualifica di amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando i motivi di gravame inammissibili o infondati. Ha ritenuto che la CTR avesse dato adeguata motivazione (anche per relationem alla sentenza di primo grado) e che le censure dell'Agenzia in sostanza chiedessero una rivalutazione del merito e della prova, che in sede di legittimità è preclusa. Ha inoltre rilevato la mancata specificità delle censure e l'assenza di riscontri oggettivi idonei a dimostrare la qualità di amministratore di fatto di A.A.; conseguentemente l'accertamento tributario è privo dell'elemento costitutivo essenziale relativo all'individuazione del soggetto passivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una nuova valutazione del merito e della prevalenza delle prove (n.5); le censure devono essere di diritto e rispettare i criteri di specificità. Il ricorso che mira a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito è inammissibile.
art. 132 c.p.c. e Cost., art. 111
La motivazione deve rispettare il 'minimo costituzionale': non è viziata la sentenza che, anche per relationem, renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; vizi di motivazione si ravvisano solo se essa è del tutto apparente, inesistente o incomprensibile.
D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4
Rinvio alle norme processuali tributarie: la Corte osserva che non sussiste automatismo tra esiti penali e giudizio tributario e che il giudice tributario valuta nel complesso il materiale probatorio secondo le regole di diritto processuale tributario.
art. 654 c.p.p.
Richiamata dall'Agenzia per sostenere l'efficacia dell'esito penale; la Corte evidenzia però che non può essere imposto un effetto automatico dell'assoluzione penale nel giudizio tributario, e che il riferimento agli esiti penali è inserito dalla CTR in un quadro istruttorio più ampio.
art. 116 c.p.c.
Richiama la regola secondo cui la valutazione della prova e la formazione del convincimento spettano al giudice di merito; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.
art. 2639 c.c. e art. 2697 c.c.
Richiamate dall'Agenzia in relazione a simulazione e onere della prova; la Corte osserva che le censure basate su presunzioni e documenti genericamente indicati sono inammissibili se non specificate e valutate nel merito dai giudici di merito.
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8-bis (cfr. D.L. n.198/2022 art. 8)
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione non partecipata dell'udienza pubblica (modalità telematica/non in presenza); menzionate per contestualizzare la trattazione del procedimento.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in tema di spese e contributo unificato; la Corte rileva che non trova applicazione la norma citata nella specifica ipotesi in cui l'Amministrazione pubblica sia difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso chiedere la rivalutazione del merito fatto-probatorio: i motivi che puntano a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza di merito è adeguata anche se motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché emerga chiaramente il percorso logico-giuridico e la conferma delle ragioni della decisione.
- L'assoluzione penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario: gli esiti penali vanno considerati nel quadro complessivo della prova ma non sostituiscono l'onere probatorio dell'Ufficio.
- Per affermare la qualità di 'amministratore di fatto' occorrono elementi specifici, oggettivi e di riscontro (poteri gestori concreti, atti compiuti coerenti con una gestione stabile, procure con ampia autonomia, documentazione operativa) e non meri indizi o dichiarazioni non corroborate.
- In sede di impugnazione in cassazione le censure devono essere specifiche: se si invocano documenti o atti istruttori vanno indicati con precisione (contenuto, momento, utilizzo nei gradi precedenti) per consentire il sindacato di legittimità.
- L'onere di provare l'esistenza del soggetto passivo e del ruolo gestionale gravita sull'Ufficio accertatore; la mancanza di riscontri esterni e oggettivi può determinare il rigetto dell'accertamento.
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