Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004-2006, con i quali erano state recuperate a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base di indagini finanziarie su conti correnti bancari. Dopo l'accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non giustificate le movimentazioni bancarie e riducendo tuttavia le sanzioni per asserite circostanze eccezionali. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: omessa pronuncia sulla corretta imputazione temporale dei ricavi; vizio di motivazione per l'ammissione di documenti relativi a un diverso anno d'imposta; violazione delle norme TUIR sulla rilevanza temporale dei fatti fiscali; violazione delle regole sull'onere della prova nelle indagini bancarie e ulteriori violazioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato adeguatamente la riferibilità al contribuente dei movimenti su conti intestati anche a terzi. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la riduzione delle sanzioni, lamentando motivazione insufficiente della CTR, perché la riduzione era stata disposta con formule generiche senza indicare le specifiche circostanze di fatto giustificative.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente perché i motivi erano in parte inammissibili per difetto di specificità, mancata attinenza alla ratio decidendi e carenza di autosufficienza, e in parte infondati. In particolare, ha rilevato che la decisione di merito si fondava unicamente sulle movimentazioni bancarie non giustificate, rispetto alle quali il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea; ha inoltre ribadito che, in tema di indagini bancarie, la presunzione legale consente di riferire al contribuente le operazioni sui conti di soggetti a lui connessi, senza necessità per l'Ufficio di dimostrare l'intestazione fittizia o la disponibilità formale dei conti. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della CTR sulla riduzione delle sanzioni solo apparente, perché apodittica e priva di concreta valutazione delle risultanze processuali. Ne è derivata la cassazione della sentenza limitatamente al capo sulle sanzioni e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Legittima l'utilizzo delle indagini bancarie, anche su conti formalmente intestati a terzi ma ragionevolmente connessi al contribuente, con operatività di una presunzione legale di riferibilità delle operazioni, salvo prova contraria.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente l'accertamento IVA mediante indagini bancarie estese a conti di terzi collegati al contribuente, secondo la medesima logica presuntiva.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per la riduzione delle sanzioni, ma la decisione di merito è stata censurata perché sorretta da motivazione solo apparente e apodittica.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per omessa pronuncia è inammissibile se il motivo non individua correttamente la causale di nullità e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, il vizio motivazionale è scrutinabile; la motivazione è nulla quando sia solo apparente e non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge deve investire specificamente la decisione impugnata; non è ammissibile una critica generica agli atti di accertamento o ai fatti di causa.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
Il giudice di rinvio è stato investito anche della regolamentazione delle spese processuali.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza di fatti anteriori o successivi al periodo d'imposta, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.
Censurato dal ricorrente in relazione alla rilevanza temporale dei fatti fiscali, ma senza specifica incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente sul profilo della competenza temporale dei ricavi, ma la doglianza è stata ritenuta non pertinente rispetto al fondamento della sentenza.
Massime di principio
- In materia di indagini bancarie, le movimentazioni su conti intestati al contribuente o a soggetti a lui collegati possono fondare l'accertamento fiscale sulla base di una presunzione legale di riferibilità, che il contribuente deve superare con prova contraria specifica.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo che attacchi profili estranei o non decisivi è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente atti, documenti e passaggi processuali rilevanti, non essendo sufficiente una critica generica agli esiti dell'accertamento di merito.
- La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando si risolve in affermazioni apodittiche che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La riduzione delle sanzioni amministrative tributarie deve essere sorretta da una motivazione concreta, con indicazione delle circostanze di fatto che giustificano la deroga al trattamento ordinario.
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