Cassazione Civile, Ordinanza n. 30093/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente part-time per giustificato motivo oggettivo, dopo che la società aveva proposto una diversa collocazione temporale dell'orario di lavoro e la lavoratrice aveva rifiutato tale modifica. In primo e secondo grado la domanda di impugnazione del licenziamento è stata respinta. In Cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione del CCNL commercio per avere la corte territoriale escluso che un quadro aziendale potesse impegnare il datore di lavoro nell'accordo già raggiunto sulla diversa collocazione dell'orario; 2) violazione dell'art. 22, comma 4, della legge di stabilità 2012, dell'art. 3 d.lgs. 61/2000 e del CCNL, contestando l'assunto che il divieto di licenziamento per il rifiuto del part-time valesse solo per il licenziamento disciplinare e non anche per quello per g.m.o.; 3) violazione degli artt. 3 e 5 l. 604/1966 e dell'art. 2103 c.c., nonché omesso esame, lamentando sia che la causale espulsiva non fosse realmente una riorganizzazione aziendale, sia che non fosse stata provata l'effettività della riorganizzazione e l'impossibilità di un repêchage o di soluzioni orarie alternative, anche alla luce del fatto che in precedenza le parti avevano concordato un assetto orario diverso da quello originario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. Ha ritenuto corretto l'accertamento di fatto della corte territoriale quanto all'effettività della riorganizzazione e alla natura interlocutoria dell'orario concordato in aprile, ma ha censurato la decisione perché ha escluso in modo troppo ampio la tutela del lavoratore part-time. Secondo la Corte, qualsiasi mutamento dell'orario concordato nel lavoro a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore; il rifiuto non può essere automaticamente trasformato in giustificato motivo di licenziamento. Tuttavia, il datore può licenziare per g.m.o. solo se prova non solo le esigenze organizzative e il nesso causale con il recesso, ma anche l'impossibilità di ulteriori soluzioni occupazionali o diverse articolazioni orarie, nel rispetto di correttezza e buona fede. La sentenza impugnata non aveva verificato tale ulteriore requisito, limitandosi a valorizzare la riorganizzazione e il rifiuto della dipendente.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 3 CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi
invocato dalla ricorrente in relazione ai poteri di un quadro aziendale di impegnare il datore di lavoro nella modifica dell'orario
richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina del lavoro part-time e del licenziamento
art. 3 d.lgs. 61/2000
la Corte afferma che dalla disciplina del part-time deriva la regola secondo cui ogni mutamento dell'orario concordato richiede il consenso del lavoratore e che il rifiuto di stipulare clausole flessibili o elastiche o di prestare lavoro supplementare non può integrare giustificato motivo di licenziamento
art. 5 d.lgs. 61/2000
il rifiuto di trasformare il rapporto da tempo pieno a parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento
art. 13 CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi
prevede clausole flessibili ed elastiche nel part-time solo con specifico patto scritto e stabilisce che il rifiuto del lavoratore non integra giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva
art. 6, comma 8, d.lgs. 81/2015
richiamato in continuità interpretativa: il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento
il giustificato motivo oggettivo richiede prova delle ragioni economico-organizzative e del nesso causale con il licenziamento, oltre all'impossibilità di soluzioni alternative
richiamato insieme all'art. 3 l. 604/1966 nell'ambito della disciplina del licenziamento per g.m.o.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla modifica dell'orario e alle mansioni/assetto del rapporto
primo comma; secondo comma, ult. parte
richiamato per la memoria della controricorrente e per la riserva di motivazione in camera di consiglio
Direttiva 97/81/CE
utilizzata come parametro interpretativo: il rifiuto di passare da full time a part time o viceversa non dovrebbe costituire da solo motivo valido di licenziamento, ferma la possibilità di recesso per altre ragioni organizzative
sentenza Corte cost. n. 224 del 2013
richiamata per affermare che l'iniziativa datoriale su orari part-time deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali e rispettare correttezza e buona fede
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, qualsiasi modifica della collocazione temporale della prestazione o della struttura dell'orario concordato richiede, in linea di principio, il consenso del lavoratore, perché la disciplina speciale del part-time tutela l'assetto pattizio originario.
- Il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche, lavoro supplementare o una variazione dell'orario non può, di per sé, costituire giustificato motivo di licenziamento.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dopo il rifiuto di una variazione dell'orario part-time è legittimo solo se il datore prova anche l'effettiva impossibilità di utilizzare la prestazione con altre modalità orarie o con soluzioni occupazionali alternative; il mero dissenso del lavoratore non basta.
- In materia di giustificato motivo oggettivo, l'onere probatorio del datore comprende non solo le ragioni economico-organizzative e il nesso causale con il recesso, ma anche l'impossibilità del repêchage o di alternative organizzative compatibili.
- La valutazione della scelta datoriale in tema di part-time deve essere controllata anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede, che operano come parametro di equilibrio tra esigenze imprenditoriali e tutela della parte debole del rapporto.
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