Cassazione Civile, Ordinanza n. 04369/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, maggiori redditi ai fini Irpef, Irap e Iva, contestando la deducibilità di costi indicati dal contribuente nel Modello Unico 2010. In particolare, venivano contestati: a) costi per prestazioni professionali amministrative e contabili fatturate da una società di cui il contribuente era amministratore unico, ritenuti descritti in modo generico e di importo incongruo rispetto alle dimensioni dell’attività; b) spese per viaggi e trasferte, ritenute insufficientemente documentate. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente riconoscendo la deducibilità dei costi per prestazione di servizi; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Ufficio, affermando in modo sintetico che i costi erano dotati di idoneità, certezza e congruità, e qualificando come nuove e quindi inammissibili le doglianze dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per mancata disamina concreta delle contestazioni sull’idoneità del costo; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, perché l’appello conteneva mere difese non soggette a preclusione; 3) violazione degli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 109, comma 5, TUIR e 2697 c.c., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova e sulla deducibilità del costo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo dirimente, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha rilevato che la sentenza della CTR era viziata da motivazione solo apparente, perché non affrontava i profili specifici e decisivi della lite, cioè la genericità delle prestazioni fatturate e la sproporzione del costo rispetto ai compensi e ai costi dichiarati, limitandosi ad enunciare in astratto i requisiti di deducibilità senza calarli nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto e il percorso logico seguito; la loro mancanza o mera apparenza determina nullità.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la motivazione della decisione è doverosa e deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua apparenza comporta nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
Art. 111, comma sesto, Cost.
L’obbligo di motivazione delle sentenze è costituzionalmente imposto e deve rendere intelligibile il ragionamento decisorio.
art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Le questioni nuove sono precluse in appello; le mere difese, invece, non sono soggette a tale preclusione.
art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale parametro normativo nella contestazione sulla prova e deducibilità del costo in materia IVA.
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sui relativi requisiti di inerenza e certezza.
Richiamato per censurare l’erronea distribuzione dell’onere probatorio in tema di deducibilità del costo.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule astratte o assertive senza confrontarsi con i fatti decisivi e con le specifiche contestazioni delle parti.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve spiegare in modo intelligibile perché ritiene provati i presupposti di deducibilità del costo, indicando gli elementi concreti di riscontro e il percorso logico-giuridico seguito.
- Non è sufficiente affermare in modo apodittico che un costo sia certo, inerente e congruo: occorre verificare tali requisiti alla luce della documentazione e delle circostanze specifiche del caso.
- In appello, la preclusione sulle questioni nuove non si estende alle mere difese, le quali possono essere svolte senza introdurre un nuovo thema decidendum.
- Quando il primo motivo investe la validità formale della sentenza per difetto di motivazione e risulta fondato, le ulteriori censure restano assorbite.
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