Cassazione Civile, Ordinanza n. 14785/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su un modello 730 relativo a un contribuente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente, l'Ufficio finanziario ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo corrispondente all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La cartella di pagamento fu impugnata assumendo, tra l'altro, che per effetto della disciplina vigente ratione temporis la competenza a contestare e irrogare la pretesa spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non all'ufficio provinciale che aveva invece formato il ruolo. Il ricorrente deduceva inoltre, in via subordinata, l'applicazione del favor rei sulla misura della somma dovuta e alcuni vizi motivazionali e di legittimazione passiva della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti del soggetto che ha rilasciato un visto di conformità infedele, spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo originario, dichiarando l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che lo aveva formato. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate in ragione della sopravvenienza dei precedenti di legittimità richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis
La disposizione, anche nel testo modificato nel 2014, continua a riferirsi alla medesima violazione consistente nel rilascio di un visto infedele e attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente per il domicilio fiscale del trasgressore, la competenza a contestare e irrogare le relative conseguenze, compresa l'iscrizione a ruolo della somma dovuta.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto procedimentale della comunicazione di rettifica, ma non sposta la competenza all'iscrizione a ruolo dalla direzione regionale competente per il trasgressore.
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La novella del 2014 ha modificato le conseguenze economiche della violazione, ma non ha inciso sulla regola di competenza dettata dal comma 2.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di favor rei; il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non si è pronunciata nel merito per assorbimento.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non si è pronunciata nel merito per assorbimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 12, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla Corte per il criterio generale di collegamento territoriale della riscossione riferito al domicilio fiscale del soggetto obbligato.
art. 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato come disciplina che, per riflesso, collega il procedimento sanzionatorio al domicilio fiscale del soggetto interessato.
artt. 31, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 40, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati per il criterio generale di competenza territoriale in materia di accertamento, fondato sul domicilio fiscale del contribuente.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Definisce la modalità di presentazione della dichiarazione cui si riferisce la responsabilità per visto infedele.
artt. 10 e 25 d.m. Finanze 12 luglio 1999
Richiamati nella parte motivazionale per descrivere la concentrazione regionale delle competenze amministrative in materia di assistenza fiscale.
art. 53 Cost.
Richiamato per escludere che l'imposta effettivamente dovuta possa essere qualificata come danno ingiusto risarcibile nei rapporti tra contribuente e professionista.
Massime di principio
- Quando una norma speciale attribuisce espressamente a un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria la competenza a contestare una violazione e a irrogare le conseguenze ad essa collegate, tale competenza non può essere derogata dall'ufficio locale che abbia svolto il controllo presupposto, pena l'illegittimità dell'atto.
- La modifica della misura economica della pretesa nei confronti del professionista che abbia rilasciato un visto infedele non incide, di per sé, sulla regola di competenza già prevista per la medesima violazione, se il legislatore non modifica anche la norma sulla competenza.
- Ai fini della competenza dell'iscrizione a ruolo, nei casi di responsabilità del professionista per visto infedele, rileva il domicilio fiscale del trasgressore e non quello del contribuente assistito.
- La natura non tributaria dell'obbligazione posta a carico del professionista non esclude che essa possa avere, in tutto o in parte, funzione punitiva o deterrente; in ogni caso, tale qualificazione non è decisiva ai fini della regola di competenza espressamente stabilita dalla legge.
- Il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente e la successiva comunicazione di rettifica individuano il presupposto della pretesa, ma non spostano la competenza dall'ufficio regionale indicato dalla norma speciale.
- La violazione della regola legale di competenza dell'ufficio finanziario determina l'illegittimità dell'atto impositivo o di riscossione emesso dall'ufficio incompetente.
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