Cassazione Civile, Ordinanza n. 16479/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio ha emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2010, recuperando a tassazione euro 400.000 qualificati come proventi di reato di corruzione, oltre a redditi di lavoro autonomo. Il contribuente aveva già riportato una sentenza di patteggiamento passata in giudicato per corruzione, con confisca per equivalente di euro 750.000 per più annualità. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto; in appello la CTR ha invece accolto il gravame, ritenendo che l’Ufficio non avesse adeguatamente spiegato perché la quantificazione fiscale si discostasse in misura rilevante dalle valutazioni del giudice penale e valorizzando la sentenza penale di patteggiamento. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 e delle norme sulla prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza degli elementi indiziari acquisiti in sede di indagine, tra cui dichiarazioni confessorie del contribuente e dichiarazioni di un teste che indicavano proprio euro 400.000 versati per più anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse erroneamente attribuito valore decisivo alla sentenza di patteggiamento, senza considerare gli specifici elementi probatori raccolti in fase di indagine e richiamati nell’avviso di accertamento; inoltre ha ribadito che, nel processo tributario, il materiale probatorio formato nel procedimento penale è utilizzabile e che, se il giudice intende discostarsene, deve indicarne le ragioni. È stato altresì osservato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, per cui, ove la pretesa sia solo parzialmente non dimostrata, il giudice non deve annullare integralmente l’atto ma eventualmente rideterminarlo. La Corte ha richiamato infine il principio secondo cui, se la confisca del provento illecito è stata effettivamente disposta e realizzata, viene meno il presupposto dell’imposizione, ma nel caso concreto non risultava provata l’effettiva esecuzione della confisca.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono imponibili, salvo che il relativo profitto sia stato effettivamente sottratto al contribuente per effetto di confisca o restituzione; in tal caso viene meno il presupposto dell'imposizione personale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova nella ricostruzione della pretesa fiscale
richiamato in tema di presunzioni e valutazione del materiale indiziario
richiamato nel ricorso, ma il testo non ne specifica una autonoma elaborazione motivazionale
richiamato nel ricorso, ma il testo non ne specifica una autonoma elaborazione motivazionale
art. 53 Cost.
evocato come parametro del principio di capacità contributiva, a fondamento dell’imposizione dei redditi illeciti
norma sulla confisca per equivalente del profitto/prezzo del reato
richiamato per la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva
Massime di principio
- Nel giudizio tributario i dati e gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, anche nella fase delle indagini preliminari, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa fiscale, purché il giudice ne dia conto secondo corretta valutazione.
- Il giudice tributario che intenda discostarsi dagli elementi indiziari posti a base dell’accertamento deve indicare in modo specifico le ragioni della propria diversa valutazione, non essendo sufficiente il solo richiamo al diverso esito del giudizio penale.
- La sentenza penale di patteggiamento non vincola automaticamente il giudice tributario nella quantificazione del reddito imponibile da attività illecita, specie quando essa non espliciti i criteri del quantum e non ricostruisca in modo compiuto i fatti rilevanti per il tributo.
- Nel processo tributario, che è giudizio di impugnazione-merito, se la pretesa fiscale risulta solo in parte infondata nel quantum, il giudice deve rideterminare l’imposta dovuta anziché annullare integralmente l’atto, salvo che manchi del tutto il presupposto impositivo.
- Per i redditi da illecito, l’effettiva confisca o restituzione del provento può escludere il presupposto dell’imposizione personale; tuttavia tale circostanza deve risultare provata nel processo.
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