Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34529/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005 per maggiori Ires, Iva e Irap. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile. In sede di legittimità, però, è stato rilevato preliminarmente che la curatela fallimentare non aveva coltivato l'impugnazione, avendo espresso una valutazione negativa sulla convenienza della causa; la società fallita ha quindi agito in proprio, ma la Corte ha escluso la sua legittimazione processuale, richiamando il principio per cui, per i crediti tributari anteriori al fallimento, la legittimazione spetta al curatore e il fallito può subentrare solo in caso di mera inerzia della curatela e non quando vi sia una scelta esplicita di non agire.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire del legale rappresentante della società fallita, osservando che non vi era stata una semplice inerzia della curatela ma una espressa rinuncia/valutazione negativa circa l'utilità dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la censura non è stata scrutinata nel merito per difetto di legittimazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il criterio di valutazione probatoria; non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

    Richiamato dal ricorrente principale come norma violata nella gestione della pretesa fiscale, ma la Corte non è entrata nel merito della doglianza.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Invocato dall'Agenzia nel ricorso incidentale condizionato per motivazione apparente della sentenza di merito; motivo assorbito.

  • art. 43 l.fall.

    La Corte ribadisce che, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore; il fallito può agire solo eccezionalmente in caso di totale inerzia della curatela.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio nel rito camerale di cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il fallito conserva la titolarità sostanziale dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma perde la legittimazione processuale nelle controversie ad essi relative, che spetta al curatore.
  • Nei giudizi relativi a crediti tributari anteriori al fallimento, il fallito può proporre o coltivare l'impugnazione solo se la curatela rimane totalmente inerme; se invece il curatore effettua una valutazione negativa sull'opportunità della lite, manca la legittimazione del fallito.
  • L'assenza di impugnazione da parte del curatore non equivale automaticamente a inerzia rilevante: occorre distinguere tra mera inerzia e scelta espressa di non agire nell'interesse della massa.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, ogni ricorso incidentale condizionato all'esame del ricorso principale resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.