Cassazione Civile, Ordinanza n. 19432/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2007 e 2008 su un'area sita in Maranello, formalmente edificabile ma utilizzata per attività agricola e posseduta in vita dal de cuius. Gli eredi hanno impugnato gli atti sostenendo che il terreno dovesse beneficiare del regime agevolato previsto per i terreni agricoli o comunque per le aree condotte a fini agricoli da coltivatore diretto o imprenditore agricolo. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti; la commissione regionale aveva confermato, ritenendo decisivo che il contribuente percepisse una pensione INPS e perciò non potesse essere qualificato coltivatore diretto. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. 504/1992, dell'art. 58 del d.lgs. 446/1997, dell'art. 1647 c.c. e dell'art. 2 l. 9/1963, sostenendo che la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale non è esclusa dalla condizione di pensionato, perché l'abitualità e prevalenza dell'attività agricola sarebbe compatibile con la pensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di ICI, il riconoscimento del regime agevolato per terreni agricoli o considerati tali presuppone, oltre alla destinazione agricola del fondo, la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa applicabile; ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui il trattamento pensionistico è incompatibile con la fruizione dell'agevolazione fiscale prevista per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, poiché il beneficio è giustificato dall'esigenza di incentivare chi ricava dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
disciplina la qualificazione del terreno ai fini ICI; un'area suscettibile di edificazione può essere considerata agricola solo se ricorrono i presupposti oggettivi dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale e i soggetti legittimati indicati dalla norma
art. 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
prevede un'agevolazione soggettiva per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; il beneficio è collegato alla funzione incentivante del lavoro agricolo
art. 58 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
ai fini dell'art. 9 ICI considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia
richiamato nel ricorso, ma il testo non ne esplicita un'autonoma applicazione decisoria
art. 2 l. 9 gennaio 1963, n. 9
richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina degli elenchi dei coltivatori diretti; il testo lo collega al sistema di qualificazione soggettiva rilevante per l'agevolazione
art. 11 l. 9 gennaio 1963, n. 9
richiamato indirettamente come norma che prevedeva gli elenchi comunali dei coltivatori diretti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di ICI, un'area formalmente edificabile può essere trattata come terreno agricolo solo se sussistono congiuntamente i requisiti oggettivi della persistente utilizzazione agro-silvo-pastorale e i presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.
- L'agevolazione fiscale per i terreni agricoli è eccezionale e va interpretata in modo coerente con la sua ratio incentivante: beneficia i soggetti che traggono dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito.
- La percezione di un trattamento pensionistico esclude, ai fini dell'agevolazione ICI per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, la permanenza dello status rilevante per il beneficio, anche se il soggetto resti iscritto negli elenchi o continui a versare contributi volontari.
- Chi invoca il regime agevolato per i terreni agricoli deve provarne i presupposti, compresi quelli soggettivi e la conduzione effettiva del fondo ove richiesta dalla disciplina applicabile.
- La disciplina dell'art. 2 d.lgs. 504/1992 e quella dell'art. 9 dello stesso decreto operano su piani diversi: la prima incide sulla qualificazione dell'area e sulla base imponibile, la seconda disciplina il diverso profilo delle agevolazioni soggettive sull'imposta dovuta.
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