Sentenza del 07/12/2021 n. 38747 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia; deducono, con quattro motivi, l'inesistenza della notificazione dell'appello erariale (avvenuta tramite corriere privato Nexive in data 1/3/2017, cioè prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017), il difetto di integrità del contraddittorio (l'appello era proposto solo contro L.E.), il difetto di specificità dei motivi dell'appello erariale (mera riproduzione delle difese di primo grado) e la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto di classamento (L. n. 311/2004, art. 1, comma 335 e L. n. 212/2000, art. 7).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la notifica mediante operatore postale privato privo di titolo abilitativo, nella fase intercorrente tra l'applicazione della direttiva 2008/6/CE e l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, non consente di provare la tempestività dell'impugnazione per mancanza di certezza legale sulla data di consegna/avvenuta ricezione. Ne consegue l'inammissibilità del gravame per tardività ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 51; la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio (processo non poteva proseguire in appello). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008
Ha aperto la possibilità per operatori postali diversi da Poste Italiane di notificare atti; però, fino alla disciplina nazionale che ha regolato i titoli abilitativi, lo Stato doveva dimostrare l'eventuale ostacolo oggettivo; la Corte ha comunque precisato che, nel periodo anteriore alla L. n. 124/2017, la mancanza di poteri certificativi degli operatori privati rende incerta la data di consegna e quindi la tempestività della notifica.
Ha introdotto il regime abilitativo per gli operatori postali; la sua entrata in vigore (29/8/2017) non ha efficacia retroattiva: notifiche effettuate prima della sua entrata in vigore da operatori privi di titolo non garantiscono certezza della data di consegna.
Stabilisce i termini di proposizione del gravame e ne deriva che, ove la sentenza di primo grado non sia stata notificata, si applica il termine lungo; spetta a chi propone l'azione l'onere di provare la tempestività della notifica: in mancanza, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
Cass. Sez. Un. sentenza n. 299/2020
Principio richiamato: le notifiche eseguite da operatori privati privi di titolo abilitativo nel periodo tra la direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017 sono nulle (non inesistenti) e la nullità non viene sanata dalla costituzione della parte appellata ai fini della prova della tempestività.
L. n. 311/2004, art. 1, comma 335
Norma richiamata in materia di classamento degli immobili; i ricorrenti lamentavano carenza di motivazione dell'atto di classamento, ma il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare tali ragioni dopo aver accolto il primo motivo procedurale.
Prevede il principio della motivazione degli atti tributari; anche questa censura è stata assorbita dalla decisione sulla nullità della notifica e sull'inammissibilità dell'appello.
Codice di procedura civile, artt. 324, 325, 327, 331
Riferimenti procedurali usati per discutere l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio alcune nullità e per il computo dei termini; tuttavia la decisione si è decisa sul profilo della tempestività/notifica e non sull'istruttoria relativa a integrità del contraddittorio o specificità dell'appello.
Massime di principio
- Se la notifica di un atto processuale (es. appello) è stata effettuata tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, la data di consegna non può essere considerata certa: l'onere della prova della tempestività grava su chi propone il gravame e, in mancanza di prova, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per tardività.
- La nullità della notifica eseguita da operatore privo di titolo, per il periodo considerato, non è sanata dalla costituzione della controparte ai fini della prova della tempestività: la costituzione non trasforma la nullità in fatto idoneo a provare il rispetto dei termini.
- L'entrata in vigore della L. n. 124/2017 ha regolamentato in avanti la materia delle notifiche da parte di operatori privati; tale norma non ha effetto retroattivo: le notifiche anteriori restano valutate con il regime previgente.
- Il giudice di merito deve rilevare d'ufficio le nullità che ostano alla prosecuzione del processo (es. inesistenza della notifica), e, se rilevata una causa di inammissibilità radicale dell'impugnazione, il processo non deve essere deciso nel merito ma va dichiarata l'inammissibilità con passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
- In caso di notifiche contestate, l'amministrazione che propone l'appello deve documentare in modo idoneo e certificato la data di spedizione/consegna; la mera stampa del servizio online dell'operatore o una relazione non dotata di efficacia certificativa non basta per provare la tempestività nel periodo antecedente alla L. n. 124/2017.
- Nei casi in cui la nullità di notifica renda palesemente tardivo il gravame, non è obbligatorio concedere un termine per la rinnovazione della notifica: tale concessione sarebbe inutile e lesiva della ragionevole durata del processo.
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