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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33750/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sorto dopo che il GIP di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale nell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa Lucio Varriale nel procedimento contro Paola Sannino (art. 323 c.p.), ritenendo il fatto connesso con altro procedimento in cui la persona offesa era il dott. Luciano Melillo, successivamente nominato Procuratore Nazionale Antimafia. Il GIP di Perugia ha contestato l'interpretazione romana ed ha sollevato conflitto alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il conflitto sussistente e ha risolto assegnando la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Pur riconoscendo la rilevanza della connessione tra i fatti, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione che estende l'applicazione dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 11-bis c.p.p. ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia in quanto tali sia erronea: i magistrati con funzioni nazionali (come quelli della DNAA) non rientrano nella regola territoriale di cui all'art. 11, salvo che siano stati effettivamente applicati a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientri ordinariamente nella competenza dell'ufficio di destinazione. Sicché la proclamazione di incompetenza fatta dal GIP di Roma nel senso di trasferire la competenza a Perugia era infondata e la competenza resta a Roma.

Norme richiamate

  • art. 28 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano il conflitto di competenza: sussiste quando due giudici contemporaneamente rifiutano la cognizione dello stesso fatto; la risoluzione spetta alla Corte di Cassazione.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza speciale per i procedimenti che riguardano magistrati in relazione al distretto in cui esercitavano le funzioni al momento del fatto; finalizzata a tutelare indipendenza e imparzialità. Non è applicabile ai magistrati con competenza nazionale salvo i casi ancorati al criterio distrettuale.

  • art. 11-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce la competenza "determinata ai sensi dell'art. 11" ai procedimenti che vedono coinvolti magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia: va interpretata unitamente all'art. 11 e si applica soltanto se il magistrato della DNAA è stato applicato a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientra ordinariamente nella competenza dell'ufficio di destinazione.

  • art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Prevede l'applicazione temporanea dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia alle direzioni distrettuali antimafia: costituisce la condizione concreta perché l'art. 11-bis possa produrre lo spostamento di competenza.

  • art. 12 cod. proc. pen. (lett.)

    Richiamato dal GIP di Roma come base per la connessione tra procedimenti; la connessione può rilevare ai fini della competenza, ma deve essere interpretata alla luce delle regole speciali di cui agli artt. 11 e 11-bis.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato nel procedimento (indicato come oggetto dell'opposizione all'archiviazione). Nel contesto della sentenza è il fatto a cui si applica la valutazione di connessione e competenza.

  • art. 25 c.p.c. (richiamato)

    Citato in giurisprudenza per i casi in cui la competenza territoriale ordinaria (forum commissi delicti) resta applicabile, specialmente per uffici a rilevanza nazionale; utile a distinguere ambiti di applicazione della deroga prevista dall'art. 11.

Massime di principio

  • La deroga territoriale prevista dall'art. 11 c.p.p. si applica solo ai magistrati la cui attività abbia rilevanza distrettuale (uffici inseriti in un distretto di corte d'appello) e va interpretata restrittivamente per tutelare la terzietà del giudice.
  • I magistrati con funzioni nazionali (es. Corte di Cassazione, Procura generale della Cassazione, Direzione Nazionale Antimafia/Antiterrorismo) non rientrano automaticamente nell'ambito applicativo dell'art. 11: per i magistrati della DNAA l'art. 11-bis opera solo se vi è stata un'effettiva applicazione a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientra nella competenza ordinaria di quell'ufficio.
  • La mera sede logistica (es. Roma) o collegamenti amministrativi non bastano a determinare la deroga territoriale: occorre verificare la natura "nazionale" o "distrettuale" della funzione al momento del fatto o dell'incardinamento del procedimento.
  • La connessione fra procedimenti può influire sulla competenza ma non può essere usata per estendere automaticamente le regole speciali (art. 11/11-bis) a magistrati che svolgono funzioni nazionali senza un concreto incardinamento distrettuale.
  • Quando due giudici rifiutano la cognizione dello stesso fatto si determina stallo processuale e va sollevato conflitto di competenza alla Corte di Cassazione (art. 28 ss. c.p.p.), la quale deciderà sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di competenza.

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