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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: i giudici di merito avevano ritenuto configurabile il reato di peculato per operazioni compiute dall'imputato, amministratore unico della Cerin s.r.l., consistente in giroconti e pagamenti dal conto dedicato alla riscossione coattiva del Comune di Briatico (dicembre 2010 - aprile 2013) e nella mancata corresponsione integrale alla tesoreria comunale degli importi riscossi. La difesa ha contestato la qualificazione delle condotte come peculato sostenendo che il concessionario poteva trattenere l'aggio e le spese, che il conto non era esclusivo e che mancava prova dell'interversione del titolo di possesso; ha poi prodotto una consulenza tecnica volta a dimostrare riversamenti superiori a quelli contestati e la deducibilità delle spese ai sensi delle norme sopravvenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha dichiarato estinte per prescrizione, senza rinvio, le condotte consumate anteriormente al 26 settembre 2012; ha rigettato il ricorso per il resto, confermando la responsabilità per le condotte residue e dichiarando irrevocabile tale accertamento. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la rideterminazione della pena. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile e al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi materiali e il dolo del peculato, in quanto le operazioni di giroconto e i pagamenti hanno determinato l'irreversibile alterazione della destinazione dei fondi vincolati al servizio pubblico, indipendentemente dalla successiva parziale restituzione.

  • art. 7, comma 2, lett. gg-septies, D.L. n. 70/2011 (norma sulle detrazioni di spese da parte del concessionario)

    La Corte ha riconosciuto che la norma introduceva la possibilità, in linea generale, di considerare determinate spese, ma ha ritenuto che tale innovazione non potesse autonomamente integrare o modificare le pattuizioni contrattuali preesistenti non aggiornate formalmente; pertanto la deducibilità 'a monte' non giustifica trattenute non rendicontate o movimentazioni incongrue.

  • art. 3, comma 2, legge n. 136/2010 (conti dedicati e tracciabilità)

    La Corte ha svolto che, benché la norma successiva imponga regole di tracciabilità e destinazione dei conti, i contratti antecedenti dovevano essere adeguati; in mancanza di adeguamento i contratti si integrano con le clausole di tracciabilità, rafforzando la valenza vincolante del conto dedicato e rendendo anomale le movimentazioni in altri conti.

  • art. 6, comma 2, legge n. 187/2010 (adeguamento/integrazione dei contratti preesistenti)

    La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n.136/2010 dovevano essere adeguati entro termini previsti; in mancanza, si operava una integrazione automatica ai fini della tracciabilità, ma non una trasformazione libera delle pattuizioni economiche che giustificasse trattenute non rendicontate.

  • Decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000

    Richiamato come riferimento secondario per le tabelle sulle spese deducibili dei concessionari; la Corte ha ritenuto che le spese effettivamente sostenute dalla concessionaria nel caso concreto non rientravano nella tipizzazione e nelle causali ammesse da quel riferimento.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    La Corte ha applicato le norme sulla prescrizione ritenendo estinte, ai sensi degli artt.157 e 161 c.p., le condotte consumate anteriormente al 26 settembre 2012; ciò ha portato all'annullamento senza rinvio di quella parte della sentenza impugnata.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dalla Corte per dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale per le parti non abrogate dalla prescrizione.

Massime di principio

  • Un conto 'dedicato' alla riscossione coattiva è da considerarsi vincolato nella destinazione delle somme: movimentazioni arbitrarie verso altri conti riferibili al concessionario possono integrare elementi indiziari di appropriazione indebita.
  • La possibilità normativa successiva di dedurre spese non annulla automaticamente pattuizioni contrattuali antecedenti: se il contratto prevedeva un aggio omnicomprensivo che compensava "ogni costo", il concessionario non può operare detrazioni non previste e non rendicontate.
  • Per giustificare trattenute sul riscosso il concessionario deve fornire rendicontazione contabile puntuale e rispettare le scadenze contrattuali; l'assenza di rendicontazione rafforza l'ipotesi di appropriazione.
  • I contratti stipulati prima di norme successive sulla tracciabilità devono essere adeguati entro i termini stabiliti; in mancanza, alcune clausole di tracciabilità si integrano automaticamente, rafforzando il vincolo sul conto dedicato.
  • La constatazione di successivi riversamenti parziali non esclude in radice la configurabilità del reato: può influire solo sulla quantificazione del danno risarcibile ma non necessariamente sulla sussistenza dell'appropriazione se è stata realizzata un'alterazione irreversibile della destinazione dei fondi.
  • In processi penali con plurimi periodi di contestazione occorre verificare separatamente la prescrizione: atti anteriori a una certa data possono estinguersi mentre restano perseguibili quelli successivi; questo influisce su annullamenti parziali e su rinvii per rideterminazione della pena.

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