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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato, in parte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente) dei beni della IT Risorse Srl e, subsidiariamente, dei loro beni personali. Le censure hanno riguardato: 1) la illegittimità del sequestro personale essendo sufficiente il patrimonio societario; 2) la conferma del sequestro diretto sui beni personali; 3) la presunta modifica della imputazione (da fatture oggettivamente inesistenti a solo soggettivamente inesistenti); 4) la mancata valutazione delle prove che dimostrerebbero la reale acquisizione e lo smaltimento delle batterie (es. contatti con il Consorzio COBAT); 5) l'insufficiente esame documentale da parte del Tribunale del riesame; 6) l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) e quindi del fumus delicti; 7) la carenza di motivazione sulla sussistenza del pericolo nel ritardo (periculum in mora) giustificante il sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi (1-6), ritenendo legittimo il sequestro diretto e, in astratto, il ricorso al sequestro per equivalente in caso di incapienza del patrimonio societario; ha inoltre ritenuto non pregiudizievole la diversa qualificazione della fittizietà (oggettiva vs soggettiva) nella fase cautelare. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo: ha ritenuto carente e apparente la motivazione del Tribunale del riesame in ordine al "pericolo nel ritardo" (la motivazione limitata alla generica fungibilità del denaro è stata considerata insufficiente). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa/insufficiente motivazione sul pericolo nel ritardo e rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini e motivi compiutamente quel profilo; per il resto l'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare il sequestro dei beni personali; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la questione attiene in parte all'esecuzione e alla fase sommaria del sequestro per equivalente.

  • art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000

    la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto quando essa non è possibile

    Stabilisce la confisca diretta del profitto e, se non possibile, la confisca per equivalente; la Corte ricorda la natura sussidiaria della confisca per equivalente e che la verifica dell'incapienza patrimoniale rileva più compiutamente in sede di esecuzione.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali alle sole ipotesi di violazione di legge; la Corte precisa però che la assoluta mancanza di motivazione o la motivazione apparente costituiscono violazione di legge rilevante ai fini del ricorso.

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dire che le contestazioni relative alla restituzione dei beni sequestrati devono in prima battuta essere sottoposte al P.M. e, in caso di rigetto, al Gip con incidente di esecuzione.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato indirettamente nella discussione sull'elemento soggettivo: la Corte ricorda che l'assenza di dolo può essere valutata dal giudice del riesame ma solo se emergente con evidenza (ictu oculi); nel caso concreto i ricorrenti non hanno dimostrato tale evidente mancanza del dolo.

Massime di principio

  • Il sequestro diretto sui beni societari è prioritario; il sequestro per equivalente sui beni personali è strumento sussidiario utilizzabile se emerga l'incapienza patrimoniale del soggetto che detiene direttamente il profitto; la verifica dell'incapienza è principalmente fase esecutiva.
  • In sede di riesame cautelare il giudice può effettuare una valutazione sommaria anche sull'esistenza del fumus e sull'elemento soggettivo, ma la carenza del dolo deve risultare evidente (ictu oculi) per giustificare l'esclusione del fumus.
  • Nelle impugnazioni per cassazione contro misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) sono ammissibili soprattutto i vizi di diritto; tuttavia l'assenza o la motivazione apparente del provvedimento costituiscono violazione di legge e possono giustificare l'annullamento.
  • La motivazione del pericolo nel ritardo non può limitarsi a generici riferimenti alla fungibilità del denaro: il giudice deve indicare elementi concreti e specifici che giustifichino l'urgenza dell'ablazione anticipata rispetto all'esito del processo.
  • Le contestazioni sulle modalità di esecuzione o restituzione dei beni sequestrati devono essere sollevate in sede di esecuzione (opposizione al P.M. e poi incidente al Gip) e non sempre sono rilevanti nel merito del provvedimento cautelare in sede di cassazione.

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