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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, in qualità rispettivamente di consulente esterno e di Vicepresidente del CdA della Aries S.r.l., di avere consegnato gioielli/omaggi (fattura complessiva 640,00 euro, con un gioiello stimato circa 300,00 euro) a Pertino Antonella, componente della commissione di gara che aveva aggiudicato alla Aries due lotti di forniture per ASL piemontesi. La condotta era stata qualificata come corruzione (artt. 318-321 c.p.) sulla base di dichiarazioni e intercettazioni. In appello la pena era stata ridotta (10 mesi e 20 giorni). In cassazione i ricorrenti hanno denunciato vizio di motivazione, contestando che i doni fossero semplici regali natalizi di modico valore, la mancanza di prova di un nesso sinallagmatico tra dono e funzione svolta, la valutazione favorevole della rilevanza offensiva da parte della Corte territoriale e la mancata valutazione di circostanze attenuanti (art. 62 n.6 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi con riferimento all'insussistente offensività della condotta e alla mancanza di prova del rapporto sinallagmatico. Ha richiamato il principio per cui per integrare il reato di corruzione è necessario dimostrare la corrispettività funzionale tra utilità e funzione esercitata; i doni di modico valore, in assenza di elemento di scambio funzionale, possono avere rilevanza disciplinare ma non penale. Considerata l'irrisorietà dell'utilità rispetto all'entità dell'atto amministrativo e l'assenza di prove del nesso di corrispettività, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • artt. 318-321 cod. pen.

    Norme sulla corruzione; la Corte ha sottolineato che per la configurazione del reato è necessario il nesso sinallagmatico tra utilità e funzione e che, nella prova, la proporzionalità e l'entità dell'utilità assumono rilievo quando si tratta di doni di modico valore

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata dai ricorrenti (riparazione del danno); dedotta ma non decisiva alla luce dell'accertamento sulla insussistenza del fatto

  • d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 4 (Codice di comportamento)

    Disciplina il concetto di 'modico valore' e le regole deontologiche; consente di distinguere l'illecito disciplinare dai reati penali quando si tratta di doni di modico valore accettati in coincidenza con l'esercizio della funzione

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021 (Micheli)

    Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021

    Principio secondo cui l'irrisorietà dell'utilità incide sulla prova del nesso sinallagmatico richiesto per la corruzione

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017 (Liocco)

    Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017

    Principio che donativi di modesto valore, manifestando semplice apprezzamento, possono non avere rilevanza penale

Massime di principio

  • Per integrare il reato di corruzione (art. 318 c.p.) non basta la mera coincidenza temporale tra dono e esercizio della funzione: è necessario dimostrare un rapporto sinallagmatico, cioè la corrispettività funzionale tra utilità e favore ricevuto.
  • I doni di modico valore assumono importanza probatoria: la loro irrisorietà mette in dubbio l'esistenza di uno scambio corruttivo e aumenta la probabilità che la condotta abbia rilevanza soltanto disciplinare.
  • Il criterio della proporzionalità tra utilità e atto amministrativo è particolarmente rilevante quando le utilità sono di modesto valore; valenze economiche elevate possono invece rendere più agevole la configurazione del reato.
  • Intercettazioni e conversazioni allusive non sono di per sé sufficienti a provare l'accordo corruttivo se non corroborate da elementi che dimostrino la corrispettività funzionale.
  • La posizione formale (titolo o carica) del privato/dirigente che non eserciti poteri decisionali concreti può essere valutata a favore dell'imputato, riducendo la probabilità che un dono mirasse a influenzare decisioni amministrative.
  • Offerte di risarcimento o riparazioni spontanee (art. 62 n.6 c.p.) possono essere valutate in sede di pena o attenuanti, ma non sostituiscono la necessità di prova del fatto quando manca il nesso sinallagmatico.

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