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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33706/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Monfrini impugnava la sentenza d'appello denunciando la violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di truffa (reato presupposto della confisca per equivalente) e per non avere disposto conseguentemente la revoca della confisca e la restituzione dei beni, con particolare riferimento a un immobile. Sosteneva che la sua responsabilità per la truffa doveva essere limitata alle condotte dal 29/03/2016 al 05/04/2016 (non fino a gennaio 2017 come indicato in imputazione), per le quali il termine prescrizionale sarebbe decorso il 05/10/2023, dunque anteriore alle udienze del marzo e giugno 2024, determinando l'estinzione del reato e l'impossibilità di applicare la confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio del "giudicato progressivo" (art. 624 c.p.p.) e la giurisprudenza secondo cui, se la Cassazione ha formato giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità (anche per mancata ammissibilità di alcuni motivi), il giudice di rinvio ha poteri limitati e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta rispetto alla pronuncia rescindente. Nel caso concreto la Cassazione aveva ritenuto inammissibili o non fondati i primi tre motivi di Monfrini attinenti alla responsabilità per associazione e truffa; pertanto il giudice del rinvio non poteva rilevare la prescrizione e revocare la confisca. Il ricorso è stato quindi respinto e Monfrini condannata al pagamento delle spese processuali; richiesta di rifusione delle spese della parte civile non accolta.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma di rinvio per i motivi sintetizzati nel ricorso; utilizzato per spiegare la ricostruzione dei motivi di impugnazione ex art. 173 disp. att.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    «Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»

    Interpretato come fondamento del principio del giudicato progressivo: le parti della sentenza non annullate acquisiscono autorità di cosa giudicata e impediscono al giudice del rinvio di rimettere in discussione fatti e responsabilità non annullati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevato il principio secondo cui il giudice del rinvio può applicare cause estintive sopravvenute solo nei limiti della compatibilità con la decisione della Cassazione e con lo spazio residuo decisionale; se il giudicato sulla responsabilità è formato, il codice non consente la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma che espressamente prevede la confisca per equivalente; la difesa sosteneva che, data la natura sanzionatoria della misura, non può essere applicata per reati estinti per prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 4145/2023 (SU 4145/2023) e altre pronunce (Attinà n. 4904/1997, Piconi n. 6287/1999, Malventi n. 114/2018, Cintoi n. 12717/2019, Elia n. 30805/2024, Capardoni n. 18265/2015)

    La Corte ha richiamato costante giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici per confermare che, quando la Cassazione ha formato giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità (o ha dichiarato inammissibili i relativi mezzi), le cause estintive sopravvenute non possono essere fatte valere dal giudice del rinvio se inciderebbero sul decisum già formato.

Massime di principio

  • Se la Cassazione, in sede di annullamento parziale, non ha rimeso in discussione l'accertamento della responsabilità penale, il giudice del rinvio ha poteri limitati e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza rescindente.
  • La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria; tuttavia, se il giudicato sulla responsabilità persiste (per inammissibilità o rigetto dei motivi che mirano ad incidere sulla responsabilità), la richiesta di revoca della confisca per prescrizione può essere preclusa.
  • Per ottenere che una causa estintiva (es. prescrizione) sia tenuta in considerazione dopo un annullamento parziale, è essenziale che la questione relativa alla responsabilità o al termine prescrizionale sia stata effettivamente rimessa al giudice del rinvio e che non sussista giudicato sulle medesime questioni.
  • La correttezza formale delle motivazioni della Cassazione (in particolare riguardo a quali capi siano stati annullati o dichiarati inammissibili) determina l'ampiezza dello spazio decisionale lasciato al giudice di rinvio; bisogna porre attenzione alla struttura dell'impugnazione in Cassazione per non incorrere in limiti procedurali.
  • In sede difensiva, se si ritiene che la prescrizione sia intervenuta, è strategico sollevare e documentare la questione già nei gradi precedenti e farla valere in modo ammissibile in Cassazione; la prescrizione maturata dopo una sentenza rescindente difficilmente potrà essere riconosciuta dal giudice di rinvio se il giudicato sulla responsabilità è definito.

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