Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: manifesta illogicità e travisamento della motivazione rispetto alle dichiarazioni delle persone offese; erronea applicazione della legge penale e della regola di giudizio in relazione al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), deducendo che si trattava di semplici liti familiari e di atti sporadici collegati a un quadro di 'depressione maggiore' con vizio parziale di mente; vizio di coordinamento tra capo di imputazione e data di un fatto (violenza sessuale) in violazione dell'art. 521 c.p.p.; contestazione della qualificazione di 'palpeggiamenti' come violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) o, in subordine, come ipotesi lieve; mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Inoltre sono state sollevate censure sulla valutazione delle prove e sulla attendibilità delle persone offese.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha confermato la valutazione di merito ritenendo sussistente una 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello) che limita il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sul presunto travisamento, ammettendo il gravame per cassazione solo in casi di travisamento macroscopico o quando emergano dati nuovi valutati in appello. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze che svolgevano una rivalutazione meramente atomistica delle prove o che introducevano in cassazione questioni non dedotte tempestivamente in appello (es. art. 521 c.p.p.). Sulla violenza sessuale e sui palpeggiamenti la Corte ha condiviso i giudici di merito: i palpeggiamenti posti in essere nei confronti di una persona vulnerabile sono stati qualificati come intrusione nella sfera sessuale e idonei a configurare il reato di cui all'art. 609-bis; la richiesta di riconoscere l'ipotesi lieve è stata introdotta tardivamente ed è manifestamente infondata alla luce della reiterazione. Le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in base alle ragioni di preponderanza espresse dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le richieste delle parti civili per la liquidazione sono state escluse in parte per tardività di memorie e produzioni (art. 611 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sul reato di maltrattamenti. La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che il comportamento abituale e reiterato, non riconducibile a meri litigi, possa integrare il reato; la doglianza che qualificava le condotte come 'contingente aggressività' è stata ritenuta una rivalutazione del merito non ammessa in cassazione.
Norma sulla violenza sessuale. La giurisprudenza citata e la Corte hanno interpretato che palpeggiamenti possono costituire intrusione violenta nella sfera sessuale, specie se diretti a persona vulnerabile o reiterati; la sussistenza della ipotesi 'lieve' (comma 3) è esclusa quando vi è reiterazione e compressione non lieve della libertà sessuale.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito ha discrezionalità nel concederle o negarle e non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento difensivo: è sufficiente indicare le ragioni preponderanti ostative, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se congrua.
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità: lett. e per vizio motivazionale, lett. b per errore in iudicando su norme sostanziali; la possibilità di dedurre violazioni processuali è circoscritta ai casi previsti (lett. c) e non può essere elusa trasformando censure di merito in questioni di diritto.
Regole di valutazione della prova. La Corte osserva che eventuali doglianze sulla applicazione di tale norma non sono deducibili in cassazione se non assume carattere di nullità o violazione rilevante previsto dall'art. 606 c.p.p.
Regola sul giudizio sulla attendibilità e convincimento per reati quali la violenza sessuale. La Corte conferma che la valutazione delle dichiarazioni sotto il profilo della credibilità rientra nel merito e non è rivedibile se non in presenza di macroscopiche incongruenze.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte ricorda che eventuali violazioni di tale principio devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
Termini e modalità per la produzione di scritti e memorie processuali. La Corte ha escluso dalla valutazione ai fini della liquidazione delle spese le memorie e produzioni depositate fuori termine, ritenute tardive.
Massime di principio
- In presenza di una 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove: sono ammesse censure solo per travisamento macroscopico o per introduzione di elementi nuovi valutati in appello.
- Il giudice di legittimità non può rivedere ex novo la valutazione delle fonti di prova testimoniali: i motivi che chiedono una rivalutazione meramente atomistica delle prove sono inammissibili.
- Per la qualificazione di palpeggiamenti come violenza sessuale (art. 609-bis) è decisivo il carattere intrusivo dell'atto nella sfera sessuale della vittima, la vulnerabilità della stessa e la reiterazione; il carattere 'scherzoso' deve essere valutato criticamente rispetto al ruolo attivo e alla condizione della vittima.
- Il reato di maltrattamenti (art. 572) si distingue dai normali litigi di coppia quando le condotte sono abituali, reiterate e idonee ad imporre un regime di vita vessatorio che leda la dignità e l'autodeterminazione della persona offesa; episodi sporadici o isolati, pur se gravi, possono non configurare il reato se non integrano una condotta abituale.
- Questioni procedurali che incidono sulla validità della sentenza (es. violazione della correlazione accusa-sentenza) devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità.
- La negazione o concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito: è sufficiente l'indicazione delle ragioni preponderanti che ostano alla loro attribuzione.
- Documenti, memorie e deduzioni depositate fuori termine processuale possono essere dichiarati inattendibili o non considerati, anche ai fini della liquidazione delle spese, se non rispettano i termini di legge.
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