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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi: manifesta illogicità e travisamento della motivazione rispetto alle dichiarazioni delle persone offese; erronea applicazione della legge penale e della regola di giudizio in relazione al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), deducendo che si trattava di semplici liti familiari e di atti sporadici collegati a un quadro di 'depressione maggiore' con vizio parziale di mente; vizio di coordinamento tra capo di imputazione e data di un fatto (violenza sessuale) in violazione dell'art. 521 c.p.p.; contestazione della qualificazione di 'palpeggiamenti' come violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) o, in subordine, come ipotesi lieve; mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Inoltre sono state sollevate censure sulla valutazione delle prove e sulla attendibilità delle persone offese.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha confermato la valutazione di merito ritenendo sussistente una 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello) che limita il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sul presunto travisamento, ammettendo il gravame per cassazione solo in casi di travisamento macroscopico o quando emergano dati nuovi valutati in appello. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze che svolgevano una rivalutazione meramente atomistica delle prove o che introducevano in cassazione questioni non dedotte tempestivamente in appello (es. art. 521 c.p.p.). Sulla violenza sessuale e sui palpeggiamenti la Corte ha condiviso i giudici di merito: i palpeggiamenti posti in essere nei confronti di una persona vulnerabile sono stati qualificati come intrusione nella sfera sessuale e idonei a configurare il reato di cui all'art. 609-bis; la richiesta di riconoscere l'ipotesi lieve è stata introdotta tardivamente ed è manifestamente infondata alla luce della reiterazione. Le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in base alle ragioni di preponderanza espresse dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le richieste delle parti civili per la liquidazione sono state escluse in parte per tardività di memorie e produzioni (art. 611 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Norma sul reato di maltrattamenti. La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che il comportamento abituale e reiterato, non riconducibile a meri litigi, possa integrare il reato; la doglianza che qualificava le condotte come 'contingente aggressività' è stata ritenuta una rivalutazione del merito non ammessa in cassazione.

  • art. 609-bis c.p.

    Norma sulla violenza sessuale. La giurisprudenza citata e la Corte hanno interpretato che palpeggiamenti possono costituire intrusione violenta nella sfera sessuale, specie se diretti a persona vulnerabile o reiterati; la sussistenza della ipotesi 'lieve' (comma 3) è esclusa quando vi è reiterazione e compressione non lieve della libertà sessuale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito ha discrezionalità nel concederle o negarle e non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento difensivo: è sufficiente indicare le ragioni preponderanti ostative, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se congrua.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità: lett. e per vizio motivazionale, lett. b per errore in iudicando su norme sostanziali; la possibilità di dedurre violazioni processuali è circoscritta ai casi previsti (lett. c) e non può essere elusa trasformando censure di merito in questioni di diritto.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole di valutazione della prova. La Corte osserva che eventuali doglianze sulla applicazione di tale norma non sono deducibili in cassazione se non assume carattere di nullità o violazione rilevante previsto dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 533 c.p.p.

    Regola sul giudizio sulla attendibilità e convincimento per reati quali la violenza sessuale. La Corte conferma che la valutazione delle dichiarazioni sotto il profilo della credibilità rientra nel merito e non è rivedibile se non in presenza di macroscopiche incongruenze.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte ricorda che eventuali violazioni di tale principio devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

  • art. 611 c.p.p.

    Termini e modalità per la produzione di scritti e memorie processuali. La Corte ha escluso dalla valutazione ai fini della liquidazione delle spese le memorie e produzioni depositate fuori termine, ritenute tardive.

Massime di principio

  • In presenza di una 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove: sono ammesse censure solo per travisamento macroscopico o per introduzione di elementi nuovi valutati in appello.
  • Il giudice di legittimità non può rivedere ex novo la valutazione delle fonti di prova testimoniali: i motivi che chiedono una rivalutazione meramente atomistica delle prove sono inammissibili.
  • Per la qualificazione di palpeggiamenti come violenza sessuale (art. 609-bis) è decisivo il carattere intrusivo dell'atto nella sfera sessuale della vittima, la vulnerabilità della stessa e la reiterazione; il carattere 'scherzoso' deve essere valutato criticamente rispetto al ruolo attivo e alla condizione della vittima.
  • Il reato di maltrattamenti (art. 572) si distingue dai normali litigi di coppia quando le condotte sono abituali, reiterate e idonee ad imporre un regime di vita vessatorio che leda la dignità e l'autodeterminazione della persona offesa; episodi sporadici o isolati, pur se gravi, possono non configurare il reato se non integrano una condotta abituale.
  • Questioni procedurali che incidono sulla validità della sentenza (es. violazione della correlazione accusa-sentenza) devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità.
  • La negazione o concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito: è sufficiente l'indicazione delle ragioni preponderanti che ostano alla loro attribuzione.
  • Documenti, memorie e deduzioni depositate fuori termine processuale possono essere dichiarati inattendibili o non considerati, anche ai fini della liquidazione delle spese, se non rispettano i termini di legge.

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