Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del principio del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena dopo revisione: a) la Corte territoriale non si sarebbe attestata sul minimo edittale; b) avrebbe applicato una pena pecuniaria non irrogata nei precedenti gradi; c) avrebbe aumentato per continuazione la pena relativa al capo D) di mesi 8 anziché mesi 4, aggravando la posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che non vi è stata violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena base del reato più grave (il "limite interno" è la pena base precedentemente determinata e non il minimo edittale). Tuttavia ha annullato senza rinvio, in relazione al trattamento sanzionatorio, gli aumenti pecuniari applicati per continuazione (complessivi euro 4.500) e l'aumento di quattro mesi di reclusione disposto per il capo D) ritenendoli illegittimi perché in violazione del divieto di reformatio in peius. Ha quindi rideterminato la pena complessiva in anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa (pena base per il capo F: anni 7 ed euro 30.000; aumenti: mesi 8 per il capo C e mesi 4 per i restanti capi B, D, H e L). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 135 cod. pen.
L'art. 135 viene utilizzato per il ragguaglio/conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai fini del confronto tra le pene di specie diversa, per verificare il superamento del limite complessivo della pena precedentemente inflitta.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La nozione contenuta nell'art. 597 (divieto di reformatio in peius) comporta che il giudice dell'appello non può infliggere all'imputato una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella inflitta in primo grado, e richiede il confronto anche per quantità tra pene di specie diversa.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riguarda l'aumento della pena a titolo di continuazione; la Corte ricorda che, nel rideterminare gli aumenti, il giudice del rinvio non può irrogare un aumento che configuri un aggravamento rispetto alla misura utilizzata come base nel giudizio precedente.
art. 620, lettera l), cod. proc. pen.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consentendo alla Cassazione di rideterminare la pena senza rinvio quando le statuizioni adottate dal giudice di merito sono sufficienti e non sono necessari ulteriori accertamenti, è stato esercitato il potere di ri-fissare la pena sulla base di quanto già emerso.
Massime di principio
- Quando in grado di rinvio (appello o revisione) viene assolta la fattispecie principale usata come base per la pena, il giudice che ridetermina la pena non può superare la pena complessiva inflitta nel giudizio precedente: il "limite esterno" resta la pena complessiva antecedente.
- Il "limite interno" rispetto al quale valutare la reformatio in peius non è il minimo edittale del reato nuovo o residuo, ma la pena base che era stata determinata in precedenza per il reato allora considerato come più grave.
- L'irrogazione di una pena pecuniaria nel giudizio di impugnazione, non prevista prima, è ammissibile purché, una volta convertita ai sensi dell'art. 135 c.p., non determini un aumento della pena detentiva complessiva rispetto a quella originaria; se ciò avviene la misura pecuniaria va annullata.
- Gli aumenti per continuazione applicati ai reati satelliti non possono essere superiori, nella specie o nella quantità, a quelli che costituivano la base per il calcolo degli aumenti nel precedente giudizio, perché ciò costituirebbe reformatio in peius.
- La Corte di Cassazione può rideterminare la pena senza rinvio se le statuizioni di merito sono sufficienti e non occorrono nuovi accertamenti (art. 620 cod. proc. pen.), eliminando le parti illegittime del trattamento sanzionatorio.
- Nelle impugnazioni non proposte dal pubblico ministero il giudice dell'appello deve comunque evitare di irrogare pene complessivamente più gravose per specie o quantità rispetto al giudizio precedente; il controllo si estende al confronto quantitativo anche tra pene di specie diversa (detentive e pecuniarie).
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