Cassazione Civile, Ordinanza n. 04997/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società di persone estinta. La contribuente, che aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, aveva visto dichiarare inammissibile il ricorso in primo grado e rigettato l'appello in secondo grado. La CTR aveva ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta dalla ricorrente solo come mera consegnataria dell'avviso, e non nella qualità di ex socia, negandole così l'interesse ad agire; inoltre aveva ritenuto legittima la notifica dell'accertamento al socio dopo l'estinzione della società, richiamando il subentro dei soci nel rapporto obbligatorio della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 100 c.p.c. per erronea negazione dell'interesse ad agire, sostenendo che dall'atto risultava notificazione a lei quale socia della società estinta; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2495 c.c., contestando la legittimità della notifica dell'accertamento a un soggetto estinto e affermando che il Fisco avrebbe potuto agire nei confronti dei soci solo in via sussidiaria e nei limiti di quanto risulti dal bilancio di liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire: l'avviso risultava indirizzato alla ricorrente quale socia, e la qualifica di consegnataria richiamata negli atti processuali non valeva a escludere la sua legittimazione, essendo invece funzionale a contestare la pretesa passiva nei confronti del socio successore della società estinta. Rilevata poi, anche d'ufficio, la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario nelle controversie concernenti l'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per contraddittorio non integro, assorbendo il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
L'interesse ad agire non può essere escluso solo perché la parte abbia richiamato la propria qualità di consegnataria dell'atto, quando dall'atto stesso risulti che l'impugnazione è proposta quale soggetto inciso dalla pretesa tributaria.
La norma è richiamata nel dibattito sulla successione dei soci nei rapporti della società estinta; la Corte non decide il secondo motivo nel merito perché lo assorbe la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci comporta imputazione automatica e inscindibilità della controversia tra società e soci, salvo questioni personali.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, quando la controversia riguarda soggetti litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma che consente, in ipotesi di processi separatamente instaurati, la riunione delle cause relative ai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice d'appello, rilevato il difetto di contraddittorio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
In sede di legittimità, accertata la nullità del giudizio per contraddittorio non integro, la Cassazione deve cassare e rinviare al primo giudice.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario dei redditi delle società di persone, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente tutti i soci e la società, salvo questioni personali, con conseguente litisconsorzio necessario originario.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione con rinvio al primo giudice.
- L'interesse ad agire va apprezzato in concreto sulla base della sostanza della pretesa impugnata, non della sola formula usata per descrivere la qualità processuale della parte, quando dagli atti emerga che il soggetto è inciso dall'atto tributario.
- Quando la nullità per difetto di litisconsorzio necessario assorbe le questioni preliminari o di merito, il giudice di legittimità non esamina i motivi residui e dispone il rinvio per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
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