Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, nella quale l’agente della riscossione aveva ottenuto l’ammissione di crediti per complessivi euro 288.406,16, in parte con riserva, sulla base di estratti di ruolo e di una cartella esattoriale non impugnata. La curatela ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale che aveva accolto l’insinuazione, articolando quattro motivi: (1) violazione dell’art. 87 d.P.R. 602/1973 in relazione all’art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999, sostenendo che mancasse un provvedimento esecutivo del giudice idoneo a legittimare l’iscrizione a ruolo; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del creditore; (3) violazione dell’art. 88 d.P.R. 602/1973 in relazione all’art. 31 d.lgs. 46/1999, deducendo l’inapplicabilità dell’ammissione con riserva ai crediti devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, come i crediti previdenziali; (4) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, con violazione dell’art. 112 c.p.c. La curatela ha quindi contestato sia il titolo e la prova del credito, sia la possibilità di ammetterlo con riserva, sia il mancato esame della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che l’ammissione con riserva prevista dagli artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973 non si applica ai crediti previdenziali, perché per essi opera la giurisdizione del giudice ordinario e valgono le ordinarie regole di verifica del passivo; ha inoltre precisato che, quando l’ufficio abbia iscritto a ruolo crediti previdenziali dopo impugnazione dell’accertamento, il tribunale deve verificare la legittimità dell’iscrizione e la rilevanza probatoria del ruolo. Poiché il tribunale aveva ammesso il credito con riserva e non aveva esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
Norme richiamate
"Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni"
È richiamato insieme all’art. 88 per chiarire il meccanismo dell’ammissione con riserva, ritenuto però non applicabile ai crediti previdenziali.
"il credito è ammesso al passivo con riserva"
La Corte afferma che la norma opera solo per i crediti tributari, non per quelli previdenziali devoluti alla giurisdizione ordinaria.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
"Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice"
Per i crediti previdenziali l’iscrizione a ruolo richiede un provvedimento esecutivo del giudice quando l’accertamento sia stato impugnato.
"le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ... non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario"
Esclude l’applicazione della disciplina dell’ammissione con riserva ai crediti previdenziali, perché devoluti al giudice ordinario.
È evocato come parametro sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte risolve la questione valorizzando la necessità di verificare la legittimità del ruolo e la prova del credito.
L’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione integra vizio denunciabile in cassazione.
artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
Sono menzionati per affermare che, ai fini dell’insinuazione del credito, basta l’estratto di ruolo, senza necessità di notifica dell’avviso di accertamento o di addebito.
Le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese le ipotesi di ammissione con riserva previste da questa norma, restano applicabili ai crediti previdenziali se ne ricorrono i presupposti, ma non la riserva ex d.P.R. 602/1973.
Massime di principio
- La disciplina dell’ammissione con riserva prevista per i crediti iscritti a ruolo ex d.P.R. 602/1973 opera solo per i crediti tributari; essa non si estende ai crediti previdenziali, per i quali trova applicazione la giurisdizione ordinaria e il sistema ordinario di verifica del passivo fallimentare.
- Quando il credito previdenziale è contestato e iscritto a ruolo, il giudice delegato o il tribunale fallimentare deve verificare la legittimità dell’iscrizione a ruolo e la sua idoneità probatoria ai fini dell’ammissione al passivo.
- Ai fini dell’insinuazione del credito tributario o previdenziale da parte dell’agente della riscossione, la produzione dell’estratto di ruolo può essere sufficiente, ma ciò non esonera il giudice dal controllare i presupposti specifici di legge in caso di contestazione.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente dedotta, come quella di prescrizione, integra vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare l’ammissione con riserva illegittima, poiché ha interesse alla corretta formazione dello stato passivo e dei riparti.
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