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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, iniziata nel 2000, di un terreno edificabile di proprietà di privati nel quale era stato realizzato un poliambulatorio sanitario. Dopo l'annullamento degli atti espropriativi in sede amministrativa, i proprietari avevano chiesto in sede giurisdizionale la restituzione o, in alternativa, la corresponsione dell'indennizzo per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, sostenendo che nella quantificazione del valore venale dovesse essere incluso anche il valore delle opere pubbliche realizzate sul fondo, in quanto queste sarebbero state acquistate per accessione dai proprietari del suolo ai sensi dell'art. 936 c.c. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha invece rideterminato l'indennizzo considerando solo il valore del terreno, escludendo quello delle opere. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: violazione dell'art. 42-bis t.u. espropri, degli artt. 42, 3 e 25 Cost., dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU e dell'art. 17 CDFUE; violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che il principio di diritto della precedente cassazione non escludesse l'applicazione dell'art. 936 c.c.; omesso esame di fatti decisivi in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e alla stima delle opere e delle aree di collegamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che il giudice del rinvio ha correttamente applicato il principio di diritto già enunciato nella precedente ordinanza di cassazione, secondo cui, ai fini dell'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va determinato con riferimento al solo bene occupato e trasformato, senza computare il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A. Ha escluso che vi fosse un giudicato amministrativo sul criterio di liquidazione dell'indennizzo, precisando che il giudicato riguardava solo la decadenza dei privati dal potere di chiedere la rimozione delle opere. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, perché il requisito della rilevanza mancava nel giudizio di rinvio, essendo la norma già stata interpretata in modo vincolante. Ha respinto anche il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché le doglianze riguardavano valutazioni tecniche e non fatti storici decisivi omessi.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    L'indennizzo per l'acquisizione sanante va commisurato al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità alla data del provvedimento, senza includere il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A.

  • art. 936 c.c.

    La disciplina codicistica sull'accessione e sulla rimozione delle opere non si applica alla fattispecie dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis; il giudicato amministrativo aveva riguardato solo la decadenza dal potere di chiedere la rimozione, non il criterio di quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 42 Cost.

    La censura di contrasto costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel giudizio di rinvio, poiché la norma era già stata applicata con criterio vincolante.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non conducente in ragione della mancanza di rilevanza.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ritenesse di doverne scrutinare il merito per difetto di rilevanza.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ricordato che la giurisprudenza EDU considera in linea di principio adeguato il ristoro basato sul valore venale del bene, senza valorizzare il plusvalore dell'opera pubblica.

  • art. 17 CDFUE

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro sovranazionale, ma senza incidenza sulla decisione per difetto di rilevanza della questione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimetterne in discussione il contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato come violazione di legge ma respinto perché la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto vincolante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità del provvedimento per violazione dei limiti del giudizio di rinvio è stata esclusa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è configurabile il vizio quando la censura attacca valutazioni tecniche o argomentazioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 53 l. n. 87/1953

    Richiamato per la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale, non accolta per difetto di rilevanza.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della questione costituzionale, senza seguito decisorio.

  • art. 24 l. n. 87/1953

    Richiamato dai ricorrenti, senza specifica statuizione nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Richiamato solo per la procura speciale, senza rilievo decisorio sulla lite.

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato come base processuale dell'originaria domanda avanti al giudice amministrativo.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come rito inizialmente introdotto per la domanda avente ad oggetto l'indennizzo.

Massime di principio

  • Nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va determinato con riferimento al solo bene occupato e alla sua consistenza giuridico-economica al momento dell'adozione del provvedimento, senza includere il valore delle opere pubbliche realizzate dall'amministrazione.
  • La disciplina dell'accessione ex art. 936 c.c. non si sovrappone al criterio indennitario dell'art. 42-bis: il giudicato che abbia solo escluso il potere di rimozione delle opere non comporta automaticamente che il loro valore entri nel calcolo dell'indennizzo.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riaprire la questione con diversa interpretazione della norma applicata.
  • La mera deduzione di illegittimità costituzionale non integra un motivo utile se la questione è priva di rilevanza nel giudizio concreto o se la norma è già stata applicata in modo vincolante dalla precedente decisione di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non la critica alle valutazioni tecniche del consulente o la contestazione della loro coerenza logica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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