Cassazione Penale, Sentenza n. 20458/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen.. Il ricorrente deduce: 1) vizio di valutazione della pericolosità sociale, sostenendo di aver cambiato stile di vita, formato una famiglia e cercato lavoro dopo aver scontato la pena; 2) violazione del diritto alla vita familiare e normativa sovranazionale e costituzionale, perché l'espulsione pregiudicherebbe l'unita familiare con moglie e figlio residenti in Italia.
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato rigettato come infondato (deciso il 07/02/2022). La Corte ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva accertato la persistenza della pericolosità sociale del condannato, sulla base di precedenti per narcotraffico, dell'espulsione materialmente eseguita il 9/4/2019, del successivo reingresso illegale, di ulteriori contestazioni per traffico di stupefacenti fino alla fine del 2019, di frequenti rapporti con pregiudicati e dell'assenza di una progettualità lavorativa. La Corte ha inoltre condiviso il bilanciamento operato tra l'interesse alla sicurezza pubblica e il pregiudizio per la vita familiare, rilevando l'assenza di cause ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e il comportamento del ricorrente nel sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione (false generalità e reingresso). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede l'espulsione o allontanamento dallo Stato come misura di sicurezza per lo straniero condannato a reclusione superiore a due anni; l'espulsione è soggetta alla disciplina delle misure di sicurezza personali e richiede accertamento della pericolosità sociale concreta.
Disciplina generale delle misure di sicurezza personali richiamata come quadro applicativo dell'espulsione come misura di sicurezza.
Criteri per la valutazione della pericolosità sociale e per la prognosi di rischio, che il giudice deve utilizzare nella motivazione.
Richiama i criteri di cui all'art. 133 per la valutazione della pericolosità sociale nelle misure di sicurezza.
art. 235, secondo comma, cod. pen.
Sanziona il reingresso illegale dopo espulsione e rappresenta elemento aggravante ai fini della persistenza della pericolosità sociale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale in materia di stupefacenti richiamata per le condotte contestate al ricorrente successive alla prima vicenda penale.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede cause ostative all'espulsione; l'assenza di tali cause è stata ritenuta dal Tribunale e condivisa dalla Corte nel bilanciamento con l'interesse alla sicurezza pubblica.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata al ricorrente.
Massime di principio
- L'espulsione come misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen. può essere confermata solo se il giudice di merito accerta la pericolosità sociale attuale e concreta, valutando i criteri dell'art. 133 cod. pen.; la Corte di Cassazione sindaca la congruità e la logicità della motivazione più che la prudente valutazione di merito.
- La presenza di condotte recenti reiterate, il reingresso illegale dopo espulsione, la fornitura di false generalità e il mantenimento di rapporti con ambienti criminali sono elementi che pesano fortemente nella valutazione della pericolosità sociale e possono prevalere sui vincoli familiari.
- I legami familiari e il percorso di presunta riabilitazione sono fattori rilevanti ma non automatici: vengono bilanciati con l'interesse alla sicurezza pubblica e possono essere superati se sussistono indici pregnanti di rischio e assenza di ostativi all'espulsione ai sensi della normativa sull'immigrazione.
- L'esecuzione materiale precedente dell'espulsione e il comportamento volto a sottrarsi alle decisioni giurisdizionali (es. rientro clandestino) diminuiscono la forza probatoria delle dedotte ragioni di integrazione e riabilitazione.
- In procedimenti analoghi è essenziale che il provvedimento che dispone o conferma l'espulsione contenga motivazione articolata e coerente, con riferimento ai criteri legali di pericolosità e al bilanciamento tra sicurezza pubblica e interessi familiari.
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