Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Alloi era accusato di avere indebitamente percepito, negli anni 2012-2015, contributi erogati dal FEOGA per complessivi euro 30.140,54, avendo nelle domande indicato la legittima disponibilità di una porzione di terreno che in realtà non deteneva con titolo valido, superando la soglia di scostamento dello 0,5% della superficie dichiarata. In cassazione il ricorrente ha sollevato sei censure: (1) errore di diritto perché sarebbe titolare della disponibilità per contratto di affitto di fondo rustico regolarmente registrato; (2) travisamento della prova e domanda di assoluzione per usucapione/possesso; (3) carenza dell'elemento soggettivo per aver fatto affidamento sulla legittima disponibilità; (4) depenalizzazione della fattispecie per sopravvenuta abrogazione normativa (reg. CE); (5) applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. per particolare tenuità; (6) errore nel ritenere superata la soglia di punibilità di euro 5.000,00, poiché il beneficio attribuibile alla singola porzione sarebbe stato molto inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondati tutti i motivi proposti: ha confermato che non risultava provato un valido titolo di disponibilità (le testimonianze e le denunce per registrazione non potevano attribuire efficacia a un atto inesistente o a soggetti già deceduti), che l'usucapione non poteva operare in presenza di comportamenti che documentavano la veste di detentore e non l'animus domini, e che il dolo generico era integrato dalla consapevole indicazione del terreno nelle domande. Ha poi escluso la depenalizzazione per la sopravvenuta normativa (sussistendo comunque un regime sanzionatorio applicabile) e ha ritenuto inapplicabile la particolare tenuità per la reiterazione e sistematicità delle condotte; ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione penale, va considerato l'intero importo indebitamente percepito e non un frazionamento riferito alla sola porzione contestata. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente ai fatti verificatisi sino al 26 giugno 2013 perché nel frattempo è ulteriormente intervenuta la prescrizione per quegli episodi; ne è conseguita la rideterminazione della pena in complessivi 4 mesi e 10 giorni di reclusione.
Norme richiamate
legge n. 898 del 1986, art. 2
La norma è stata applicata per configurare il reato relativo all'indebita percezione di contributi europei conseguente all'indicazione di dati falsi sulle superfici; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando il falso ha determinato un beneficio economico complessivo indebito
legge n. 203 del 1982, art. 41
L'art.41 riconosce validità ai contratti agrari ultranovennali anche verbali; la Corte ha tuttavia osservato che la mera denuncia/registrazione non conferisce efficacia a un atto originariamente inesistente o fittizio e non prova il titolo quando i presunti concedenti erano deceduti e negano il contratto
codice penale, art. 131-bis
La Corte ha escluso la non punibilità per particolare tenuità perché le condotte sono risultate reiterate e sistematiche; per l'applicazione dell'istituto va valutata anche la abitualità, comprensiva degli atti prescritti
Regolamento CE n. 640/2014 e Regolamento CE n. 1122/2009 (art. 60) - normativa comunitaria sui pagamenti
La Corte ha rilevato che l'abrogazione normativa non ha esonerato l'imputato per i fatti anteriori né ha cancellato l'effetto sanzionatorio: il nuovo regolamento prevede comunque sistemi sanzionatori per le false indicazioni di superfici, per cui la depenalizzazione invocata non opera
art. 1350 n.8 e art. 2643 n.8 cod. civ.
Richiamati come disciplina generale per la forma dei contratti immobiliari; la Corte ha evidenziato che l'art.41 L.203/1982 deroga a tali norme ma non può trasformare in valido un atto originariamente inesistente
legge n. 898 del 1986, art. 2 comma 1 ultimo periodo (soglia 5.000 euro)
La Corte ha interpretato che la soglia per la derubricazione non si applica frazionando il beneficio: l'intero ammontare indebitamente ottenuto va considerato, quindi l'argomento basato su una presunta quota inferiore è infondato
Massime di principio
- La registrazione o denuncia di un contratto verbale non prova di per sé l'effettiva sussistenza di un titolo se mancano elementi di fatto che dimostrino la validità dell'atto (soprattutto se le controparti negate o decedute).
- La distinzione tra detenzione e possesso è cruciale: l'usucapione richiede l'animus rem sibi habendi; comportamenti che indicano il riconoscimento di un titolo personale (es. dichiararsi detentore per contratto di affitto) ostano all'acquisto per usucapione.
- Per reati a dolo generico, l'indicazione consapevole di dati falsi in domande per contributi integra l'elemento soggettivo anche in caso di errore di interpretazione normativa: la norma presume la conoscenza delle condizioni per il beneficio.
- La sopravvenuta abrogazione normativa non estingue automaticamente la responsabilità per fatti anteriori se la nuova disciplina mantiene sanzioni o se le disposizioni abrogate restano applicabili agli anni precedenti; occorre verificare la retroattività e le clausole di ultrattività.
- L'istituto della particolare tenuità (art.131-bis) è escluso quando le condotte sono reiterate o sistematiche; i giudici devono valutare anche gli atti prescritti per stabilire l'abitualità.
- Ai fini della rilevanza penale vs amministrativa la valutazione economica considera l'ammontare complessivo indebitamente percepito e la perdita dell'intero contributo per falsità dei dati, non il frazionamento riferito alla sola porzione contestata.
- In presenza di prescrizione sopravvenuta tra pronunce di merito e cassazione, la Corte di cassazione può annullare limitatamente ai fatti prescritti e rideterminare la pena per la parte residua.
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