Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e redditi per l'anno 2010, con rilevante evasione). Ha proposto due motivi: (1) travisamento della prova sulla sussistenza della carica amministrativa alla data del 30.9.2011, sostenendo di essere stato sostituito con delibera del 13.6.2011 (comunicata alla Camera di Commercio solo il 23.11.2011) e quindi non destinatario dell'obbligo fiscale alla scadenza; (2) vizio di configurabilità dell'elemento soggettivo (richiamando art. 40 c.p. e art. 2932 c.c.), deducendo di essere amministratore solo formale e totalmente ignaro della gestione di fatto, avendo anche presentato denuncia dopo la verifica fiscale contro chi avrebbe gestito concretamente la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello: la pubblicità dell'atto avviene con l'iscrizione nel Registro delle imprese (23.11.2011), per cui la delibera del 13.6.2011 non aveva efficacia esterna prima di tale iscrizione; nondimeno l'imputato, essendo rimasto unico socio e formalmente amministratore alla data del 30.9.2011, aveva il dovere di vigilanza e di impedire l'evento e dunque risponde per omissione ai sensi dell'art. 40 c.p. anche se altri gestivano di fatto la società. La denuncia presentata dopo la verifica non è idonea ad escludere la responsabilità soggettiva. Constatata la responsabilità dell'imputato in qualità di amministratore di diritto prestanome, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 5
Norma incriminatrice relativa alle violazioni dichiarative tributarie; il fatto contestato è l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi per l'anno d'imposta 2010.
Codice penale, art. 40
Regola la responsabilità per omissione; l'amministratore ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento e può rispondere per non aver esercitato i poteri di gestione e controllo necessari.
Codice civile, art. 2392
Attribuisce all'amministratore la posizione di garanzia sulla conservazione del patrimonio sociale e sull'impedimento di danni per la società e per i terzi; da ciò deriva il dovere di vigilanza che giustifica la responsabilità del prestanome.
Codice civile, artt. 2479, 2475, 2383
Richiamati per spiegare che la nomina dell'amministratore di una s.r.l. spetta all'assemblea e che la delibera assembleare deve rispettare le regole di costituzione e di pubblicità (iscrizione nel Registro delle imprese entro termini), con rilievo per la opponibilità verso i terzi.
Codice civile, art. 2932
Richiamato nel ricorso originario (come riferimento civile correlato alla contestazione), ma la sentenza non riconduceva con ciò l'esonero dalla responsabilità penale derivante dall'omissione di controllo.
Massime di principio
- La pubblicità dell'atto di nomina sull'ufficiale registro delle imprese è il momento rilevante per l'efficacia esterna della nomina: fino a tale iscrizione la terzietà della nomina può risultare irregolare, ma la posizione formale dell'amministratore resta rilevante rispetto agli obblighi.
- Chi accetta formalmente la carica di amministratore (anche se prestanome) assume i rischi connessi all'incarico e può essere ritenuto responsabile per dolo eventuale o per omissione se non impedisce condotte illecite poste in essere dai gestori di fatto.
- La semplice dichiarazione di ignorance o la successiva denuncia contro il gestore di fatto non escludono la responsabilità per omessa vigilanza: il dovere di controllo ex lege deve essere esercitato mentre l'illecito è in corso.
- In tema di reati tributari, la responsabilità dell'amministratore per omissione si fonda sulla sua posizione di garanzia e sui poteri (e doveri) di gestione; l'irregolarità di una delibera assembleare può essere valutata, ma non è automaticamente idonea a esonerare l'amministratore formale dai suoi obblighi.
- I rimedi esercitati solo dopo l'accertamento fiscale non sostituiscono l'azione preventiva dovuta dall'amministratore; per difendersi efficacemente occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi potere o possibilità di ingerenza nella gestione, non solo una formale inattività.
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