Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il motivo sostenuto nel ricorso per cassazione era che la Corte distrettuale non aveva applicato il principio stabilito dalle Sezioni unite (sent. Sezioni unite penali 16/04/2020 n. 12348), secondo cui la coltivazione domestica, di dimensioni minime, con tecniche rudimentali e senza indici di inserimento nel mercato illecito e destinata all'uso esclusivamente personale, è priva di tipicità penale e quindi estranea alla fattispecie incriminatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni unite che richiede una valutazione della offensività dell'atto rispetto alla tutela della salute pubblica e la verifica di indici di destinazione al mercato illecito (numero di piante, tecniche utilizzate, quantità estraibile, presenza di strumenti per incrementare la produzione, indici di spaccio). Nel caso concreto la coltivazione di tre piantine sul balcone, all'aperto, senza apparecchiature tecniche e con quantità esigua verosimilmente destinata al consumo personale, è stata ritenuta non offensiva e dunque non tipica. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma incrimina la coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti; la Corte precisa però che l'applicazione deve confrontarsi con il requisito dell'offensività: non ogni attività di coltivazione domestica minima integra automaticamente la fattispecie se manca la capacità di ledere la salute pubblica o di alimentare il mercato illecito.
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 26 e 28
Citati nella giurisprudenza come riferimenti alla nozione di coltivazione e produzione; la Corte ricorda che l'interpretazione di tali disposizioni non può prescindere dalla valutazione dell'offensività concreta della condotta.
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 16 aprile 2020, n. 12348 (giurisprudenza)
sent. Sezioni unite 16/04/2020 n. 12348
Principio centrale: la coltivazione domestica, elementare, di scarso numero di piante e con quantitativo minimo ricavabile e senza indici di immissione nel mercato illecito, denotando nesso immediato con uso personale esclusivo, non integra il reato per mancanza di tipicità/offensività.
Giurisprudenza di merito e di legittimità citata (es. Cass. Sez. VI 19/12/2013 n. 51497; Cass. Sez. IV 22/07/2019 n. 32485)
esempi di precedenti contrastanti richiamati in motivazione
La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale: un orientamento precedente considerava sufficiente la conformità botanica della pianta per la rilevanza penale; l'orientamento più recente (Sezioni unite e seguenti) impone la verifica della offensività concreta e degli indici di destinazione al mercato.
Massime di principio
- La valutazione della coltivazione di piante da cui si possono ottenere stupefacenti va fatta caso per caso, considerando numero di piante, tecniche impiegate, grado di sviluppo, quantità estraibile e indici di immissione nel mercato illecito.
- La coltivazione domestica, elementare, con poche piante e senza strumenti tecnici finalizzati ad aumentare la produzione, e diretta a un modesto quantitativo verosimilmente destinato all'autoconsumo, è generalmente priva di rilevanza penale (manca la offensività/tipicità).
- La presenza di elementi che fanno presumere una destinazione alla cessione (es. grandi quantitativi, sofisticati impianti, indizi oggettivi di spaccio) rende la condotta penalmente rilevante.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando rileva l'insussistenza del fatto in base all'applicazione del principio di non tipicità della condotta.
- Le Sezioni unite hanno un ruolo direttivo nell'unificare l'interpretazione: occorre verificare se la fattispecie concreta lede effettivamente il bene giuridico tutelato (salute pubblica) e non limitarsi a criteri meramente formali o botanici.
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