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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano (23/03/2021). Tripodi deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della "minore gravità" ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti (sostiene che trattava piccole quantità e doveva applicarsi il comma 5). Marcarini prospetta molteplici censure: genericità, imprecisione e duplicazione delle imputazioni (in particolare sovrapposizione tra i capi 18, 19 e 20); vizi relativi alle trascrizioni e all'accesso alle intercettazioni (art. 268-bis e 269 c.p.p.); insufficiente e generica motivazione per singoli capi; errata esclusione della qualificazione di lieve entità ex art. 73, comma 5; errori nel calcolo dell'aumento per continuazione e nella valutazione delle prove (richieste di rivalutazione del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Tripodi (con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende). Il ricorso di Marcarini è ritenuto fondato soltanto con riferimento ai capi 18, 19 e 20 dell'imputazione: la sentenza impugnata è annullata limitatamente a quei capi e si dispone rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; per il resto il ricorso di Marcarini è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. Restano irrevocabili gli accertamenti di responsabilità relativi alle altre imputazioni; il trattamento sanzionatorio dovrà essere riesaminato in caso di rideterminazione a seguito del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), comma 5

    La qualificazione per "minore gravità" richiede una valutazione complessiva degli indici (quantità, mezzi, modalità, rapporti e contesto) e può essere differente per soggetti diversi anche nello stesso fatto storico; non rileva solo la singola quantità ma il quadro complessivo della condotta

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione della Corte di Cassazione ai profili necessari per la decisione; il ricorso deve essere motivato nei limiti utili per la cassazione

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa la genericità delle imputazioni; la Corte osserva che l'omessa o insufficiente motivazione del giudice di merito su specifiche doglianze può portare all'annullamento limitato, ma non consente alla Cassazione di rivalutare i fatti

  • art. 268-bis e art. 269 cod. proc. pen.

    Regole sull'accesso e sulle modalità di utilizzazione delle intercettazioni: contestazioni generiche sull'accesso devono essere specificate; la trascrizione con perizia e l'ascolto in contraddittorio riducono l'argomentazione di invalida utilizzazione

  • art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.

    Riguardano la motivazione della sentenza e le censure in sede di impugnazione: la Cassazione può esaminare vizi di motivazione solo se mancanti, manifestamente illogici o contraddittori su punti essenziali

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla continuazione tra reati e al cumulo/qualificazione del concorso: la determinazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione corretta e riferita ai reati considerati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata al ricorrente Tripodi

  • art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.

    Citato nel testo come riferimento all'irrevocabilità di alcuni accertamenti di responsabilità (nella sentenza è decretata l'irrevocabilità per le imputazioni non annullate)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti: i motivi che sollecitano diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili se non mirano a denunciare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Per il riconoscimento della "minore gravità" ex art. 73, comma 5, la valutazione è globale: non conta solo la singola quantità ceduta, ma anche mezzi, modalità, contesto, continuità e rapporti con canali di approvvigionamento; lo stesso fatto storico può essere qualificato diversamente per coimputati in ragione dei diversi ruoli
  • Per contestare intercettazioni in Cassazione occorre una doglianza specifica e non generica: va indicato quale violazione procedimentale o quale omissione abbia pregiudicato il diritto di difesa (semplice affermazione di mancato accesso è insufficiente)
  • La duplicazione o sovrapposizione di capi di imputazione richiede che il giudice di merito si pronunci espressamente: l'omessa motivazione su censure di sovrapposizione può determinare annullamento limitato delle condanne affette da quella carenza
  • I vizi relativi al calcolo delle pene (es. aumento per continuazione) devono essere specificamente allegati e motivati; se la Corte di legittimità accerta omissioni motivate sull'argomento, può disporre rinvio per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali o di merito manifestamente infondati, il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a favore della Cassa delle ammende

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