Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano (23/03/2021). Tripodi deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della "minore gravità" ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti (sostiene che trattava piccole quantità e doveva applicarsi il comma 5). Marcarini prospetta molteplici censure: genericità, imprecisione e duplicazione delle imputazioni (in particolare sovrapposizione tra i capi 18, 19 e 20); vizi relativi alle trascrizioni e all'accesso alle intercettazioni (art. 268-bis e 269 c.p.p.); insufficiente e generica motivazione per singoli capi; errata esclusione della qualificazione di lieve entità ex art. 73, comma 5; errori nel calcolo dell'aumento per continuazione e nella valutazione delle prove (richieste di rivalutazione del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Tripodi (con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende). Il ricorso di Marcarini è ritenuto fondato soltanto con riferimento ai capi 18, 19 e 20 dell'imputazione: la sentenza impugnata è annullata limitatamente a quei capi e si dispone rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; per il resto il ricorso di Marcarini è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. Restano irrevocabili gli accertamenti di responsabilità relativi alle altre imputazioni; il trattamento sanzionatorio dovrà essere riesaminato in caso di rideterminazione a seguito del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), comma 5
La qualificazione per "minore gravità" richiede una valutazione complessiva degli indici (quantità, mezzi, modalità, rapporti e contesto) e può essere differente per soggetti diversi anche nello stesso fatto storico; non rileva solo la singola quantità ma il quadro complessivo della condotta
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita la motivazione della Corte di Cassazione ai profili necessari per la decisione; il ricorso deve essere motivato nei limiti utili per la cassazione
Rilevata dalla difesa la genericità delle imputazioni; la Corte osserva che l'omessa o insufficiente motivazione del giudice di merito su specifiche doglianze può portare all'annullamento limitato, ma non consente alla Cassazione di rivalutare i fatti
art. 268-bis e art. 269 cod. proc. pen.
Regole sull'accesso e sulle modalità di utilizzazione delle intercettazioni: contestazioni generiche sull'accesso devono essere specificate; la trascrizione con perizia e l'ascolto in contraddittorio riducono l'argomentazione di invalida utilizzazione
art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.
Riguardano la motivazione della sentenza e le censure in sede di impugnazione: la Cassazione può esaminare vizi di motivazione solo se mancanti, manifestamente illogici o contraddittori su punti essenziali
Richiamati in relazione alla continuazione tra reati e al cumulo/qualificazione del concorso: la determinazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione corretta e riferita ai reati considerati
Prevede l'onere delle spese e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata al ricorrente Tripodi
art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.
Citato nel testo come riferimento all'irrevocabilità di alcuni accertamenti di responsabilità (nella sentenza è decretata l'irrevocabilità per le imputazioni non annullate)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti: i motivi che sollecitano diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili se non mirano a denunciare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per il riconoscimento della "minore gravità" ex art. 73, comma 5, la valutazione è globale: non conta solo la singola quantità ceduta, ma anche mezzi, modalità, contesto, continuità e rapporti con canali di approvvigionamento; lo stesso fatto storico può essere qualificato diversamente per coimputati in ragione dei diversi ruoli
- Per contestare intercettazioni in Cassazione occorre una doglianza specifica e non generica: va indicato quale violazione procedimentale o quale omissione abbia pregiudicato il diritto di difesa (semplice affermazione di mancato accesso è insufficiente)
- La duplicazione o sovrapposizione di capi di imputazione richiede che il giudice di merito si pronunci espressamente: l'omessa motivazione su censure di sovrapposizione può determinare annullamento limitato delle condanne affette da quella carenza
- I vizi relativi al calcolo delle pene (es. aumento per continuazione) devono essere specificamente allegati e motivati; se la Corte di legittimità accerta omissioni motivate sull'argomento, può disporre rinvio per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali o di merito manifestamente infondati, il ricorrente può essere condannato a spese e a somme a favore della Cassa delle ammende
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