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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che la riteneva responsabile, seppur assolta per particolare tenuità del fatto, del reato previsto dall'art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 152/2006 per aver immesso nel Rio Salto acque di vegetazione dal lagone dell'oleificio. I principali motivi di ricorso erano: (1) vizio di valutazione delle prove e travisamento probatorio: mancanza di analisi specifiche che colleghino il liquido rinvenuto nel rio con quello del lagone, assenza di accertamenti sulle tracce indicate dagli operatori e possibile esistenza di fonti alternative di inquinamento; (2) nullità o errore nell'inquadramento della fattispecie, essendo la contestazione in tema di immissione in corpo idrico e non di deposito sul suolo; (3) carenza di prova sulla qualità delle acque come rifiuto e sulla responsabilità delle imputate, con rilievo che il lagone era recintato e che la gomma poteva essere stata manomessa da terzi; (4) carenza motivazionale circa l'elemento soggettivo della colpa e l'onere di vigilanza attribuito alle titolari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha ritenuto congrua e razionale la valutazione del Tribunale di Rimini che, pur avendo escluso la punibilità per la particolare tenuità del fatto, aveva compiuto una adeguata disamina degli elementi probatori: riscontro di tracce di liquido nerastro nel rio riconducibili, per odore e aspetto, al liquido presente nel lagone; assenza di fonti alternative di inquinamento nella zona; inutilizzabilità dei risultati analitici per vizi procedurali ma nonostante ciò sufficiente il quadro indiziario. La Corte ha confermato che, per la fattispecie contravvenzionale contestata, anche la colpa (omessa vigilanza degli amministratori sull'uso e smaltimento delle acque) è idonea a integrare la responsabilità. È stato inoltre richiamato il principio per cui in sede di cassazione non è consentita una rivalutazione estemporanea delle prove quando la motivazione del giudice di merito sia coerente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 comma 1

    Richiamata nel contrasto della difesa circa l'esatta qualificazione della condotta (deposito sul suolo vs immissione in corpo idrico). La Corte osserva che la contestazione ha riguardato l'immissione nel corpo idrico e che la qualificazione operata dal giudice di merito non impedisce la valutazione della responsabilità per lo smaltimento illecito ai sensi dell'art. 256.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 comma 2

    Norma richiamata nella imputazione originaria per l'immissione di acque in corpo idrico. La Corte ritiene che gli elementi indiziari erano idonei a ricollegare l'immissione al lagone dell'oleificio.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1 lett. a)

    chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

    La Corte conferma che la fattispecie è applicabile anche per condotte colpose e che l'omessa vigilanza degli amministratori sull'uso e sullo smaltimento delle acque di vegetazione può integrare la colpa richiesta per la responsabilità.

  • decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Richiamato in ordine alle conclusioni depositate sia dal Pubblico Ministero sia dalla difesa; norma procedurale usata per la trasmissione delle conclusioni alla Corte.

Massime di principio

  • In reati ambientali la prova può essere formata anche da elementi indiziari congruenti (odori, aspetto, tracciati dello scarico) purché il giudice espliciti la coerenza logica tra gli elementi e l'accusa; la cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del merito è razionale.
  • I risultati analitici possono essere dichiarati inutilizzabili per vizi procedurali (es. mancata comunicazione dell'operazione alle parti), ma la loro inutilizzabilità non esclude che altri elementi possano essere sufficienti a fondare l'accertamento.
  • Per le fattispecie contravvenzionali ambientali è rilevante anche la colpa organizzativa: gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per omessa vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dall'impresa.
  • Se la difesa invoca fonti alternative di inquinamento, è necessario che tale eccezione sia formulata e provata in modo specifico; mere ipotesi generiche difficilmente scalfiscono un quadro indiziario coerente.
  • La qualificazione giuridica della condotta (deposito sul suolo vs immissione in corpo idrico) deve essere dedotta con chiarezza in fase di contestazione; tuttavia, se il merito dimostra la dispersione illecita di acque rifiuto, il Collegio può valutare la responsabilità anche sotto profili correlati come lo smaltimento illecito.

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