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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al reato associativo, contestando che moglie e fratello fossero parte integrante dell'associazione quando svolgevano solo mansioni ausiliarie/esecutive e non avevano autonomia gestionale né consapevolezza del programma criminoso; (2) violazione di legge (art. 416 c.p.), per mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere: numero di componenti (almeno tre) non dimostrato rispetto a moglie e fratello, assenza di prova di un corrispettivo o partecipazione agli utili, mancanza di autonomia gestionale della moglie (anche per scarsa conoscenza della lingua), e inesistenza di un programma criminoso indeterminato tale da caratterizzare un vincolo associativo stabile (si sarebbe al più trattato di concorso in singoli reati e continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) nella parte relativa alla partecipazione della moglie, ritenendo che dalla motivazione della Corte d'appello non emergano elementi sufficienti a dimostrare l'affectio societatis, l'autonomia gestionale della donna, né l'esistenza di una struttura organizzativa e di un vincolo associativo stabile che travalichi la semplice collaborazione familiare. Ha precisato che la sola delega a operare su conti correnti non è idonea a provare la partecipazione all'associazione. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame sul punto e per la rideterminazione, se del caso, della pena riguardo alle rimanenti imputazioni. Le restanti affermazioni di responsabilità per gli altri reati sono state confermate e restano efficaci per effetto del principio di formazione progressiva del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Richiede la presenza di almeno tre persone, un vincolo associativo stabile (pactum sceleris), l'affectio societatis e la dimostrazione di una struttura e di mezzi predisposti per l'attività illecita; non è sufficiente la mera partecipazione esecutiva o la semplice collaborazione familiare

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Riferito ai reati di omessa dichiarazione relativi alle imposte sui redditi e IVA; usato come reati fine contestati nell'ambito dell'indagine

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Riguarda la sottrazione o distruzione di scritture contabili; indicato tra i reati contestati

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Riguarda la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; indicato tra i reati contestati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione ai termini e ambiti consentiti; il ricorso è stato articolato nei limiti previsti

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Principio della formazione progressiva del giudicato: l'annullamento parziale non investe i capi e i punti della decisione non essenzialmente connessi con la parte annullata, quindi le altre condanne restano ferme

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorre dimostrare, oltre al numero minimo di partecipanti, l'esistenza di un vincolo associativo stabile (pactum sceleris), la struttura o l'organizzazione predisposta per il reato e la consapevolezza/partecipazione stabile dei singoli (affectio societatis).
  • La mera delega a compiere operazioni (es. operatività su conti correnti) o mansioni esecutive da parte di familiari non basta a provare la loro partecipazione ad un'associazione criminale: è necessaria prova di autonomia decisionale, divisione di utili, remunerazione o ruolo direttivo/organizzativo.
  • I rapporti familiari o la comune utilità derivante da reati commessi non costituiscono automaticamente associazione per delinquere: è richiesto un quid pluris che evidenzi una organizzazione autonoma e stabile rispetto alla semplice aggregazione familiare.
  • In caso di motivazione insufficiente sul punto essenziale (es. partecipazione di uno specifico membro), la Cassazione può annullare limitatamente a quel capo e rinviare per nuovo esame, mantenendo ferme le restanti condanne non essenzialmente connesse.
  • In fase probatoria e difensiva, occorre mirare a dimostrare la mancanza di autonomia gestionale, l'assenza di benefici economici diretti o la non conoscenza del disegno criminoso da parte del presunto partecipante per escludere la configurabilità dell'associazione per delinquere.

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