Cassazione Penale, Sentenza n. 787/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo del 14/09/2020, sostenendo che il giudice di merito ha omesso di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 (provvedimento obbligatorio ex lege e privo di discrezionalità) e chiedendo l'annullamento senza rinvio di tale omissione. Ha inoltre chiesto che la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputata, fosse subordinata all'effettiva demolizione delle opere abusive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa statuizione sull'ordine di demolizione: ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa a tale omissione e ha disposto l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. i). Quanto alla richiesta di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata e ha stabilito che la legge non impone automaticamente tale subordinazione; il giudice deve motivare la mancata subordinazione solo se la sospensione è già stata precedentemente concessa o se il pubblico ministero ha specificamente richiesto la subordinazione. La condanna penale di merito (mesi due di reclusione e Euro 200 di multa per reati edilizi e connessi) è rimasta in vigore. L'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
"per le opere abusive \"di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita\""
La disposizione impone al giudice penale, in caso di condanna per il reato edilizio previsto dall'art. 44, di ordinare la demolizione delle opere abusive di cui si tratta; tale statuizione ha natura obbligatoria e non discrezionale e costituisce una sanzione amministrativa accessoria attribuita al giudice penale.
Riguarda il reato edilizio (interventi in assenza di permesso di costruire o con difformità essenziali). La condanna per le fattispecie previste da questa norma determina l'applicabilità dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9.
Consente alla Corte di cassazione di disporre direttamente, in sede di annullamento, provvedimenti istruttori o finali quando si annulla senza rinvio per motivi relativi a omissioni obbligatorie; qui è stato utilizzato per emanare l'ordine di demolizione direttamente.
Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi cui il beneficio può essere subordinato; la Corte ha rilevato che l'art. 31 d.P.R. 380/2001 non impone automaticamente di subordinare la sospensione alla demolizione, salvo i casi previsti (precedente fruizione del beneficio o richiesta specifica del P.M.).
art. 83, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato"
Stabilisce quale sia il giudice competente a liquidare il patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione; la Corte ha rimesso la questione al giudice competente secondo questa norma.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 è obbligatorio quando c'è una condanna per il reato edilizio di cui all'art. 44 (in assenza di permesso di costruire o con difformità essenziali) e la sua omissione può essere sanata in sede di appello o dalla Corte di cassazione mediante annullamento senza rinvio e ingiunzione.
- La potestà di ordinare la demolizione è una sanzione accessoria autonoma attribuita al giudice penale e non è subordinata alla valutazione discrezionale delle parti o all'esaurimento della verifica amministrativa.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non richiede automaticamente che essa sia subordinata alla demolizione delle opere abusive: tale subordinazione può essere disposta solo se motivata e, di norma, è opportuna quando il pubblico ministero la richiede o quando il condannato ha già fruito del beneficio in passato.
- Se il primo giudice omette di pronunciarsi su un ordine obbligatorio previsto dalla legge, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono correggere l'omissione; la Cassazione può anche emettere direttamente il provvedimento (art. 620 c.p.p.) se l'annullamento è senza rinvio.
- Le questioni economiche connesse al patrocinio a spese dello Stato in cassazione vanno liquidate dal giudice di rinvio o da quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.P.R. 115/2002.
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