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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10119/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di residui compensi dovuti a un laboratorio accreditato provvisoriamente per prestazioni di patologia clinica erogate nell’anno 2008 a favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo di avere già pagato il dovuto e che nulla residuasse in ragione dell’applicazione della regressione tariffaria per superamento del tetto di spesa e dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007. Il tribunale rigettò l’opposizione, ma la corte d’appello accolse l’appello dell’azienda sanitaria, revocò il decreto e condannò il laboratorio alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione provvisoria. Il laboratorio ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per avere ritenuto provato il superamento del tetto di spesa senza porre correttamente l’onere probatorio a carico dell’ASL, deducendo anche l’inesistenza del tetto per effetto dell’annullamento del provvedimento regionale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di atti e eccezioni, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato una nota di credito come riconoscimento del debito e non avesse considerato una diffida ad adempiere; 3) violazione della legge n. 296/2006, sostenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile perché il decreto ministeriale del 12.9.2006 era stato annullato dal giudice amministrativo; 4) violazione della legge n. 502/1992, assumendo che la regressione tariffaria fosse stata esclusa da pronunce amministrative e che fossero annullate le delibere regionali sui tetti di spesa; 5) violazione della legge n. 502/1992 e della D.G.R.C. n. 2157/2005, deducendo che la regressione non fosse stata validamente disposta dal direttore generale, che non fosse stato attivato il tavolo tecnico e che il contratto riguardasse solo la branca di patologia clinica, non l’intera macroarea. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, autosufficienza e mancata correlazione alle rationes decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che le censure miravano in larga parte a rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute dalla corte territoriale. È stata confermata la decisione di appello favorevole all’ASL e il laboratorio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del laboratorio. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché generici, non autosufficienti e, comunque, non specificamente diretti contro la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva fondato il superamento del tetto di spesa sulla nota di credito emessa dalla struttura. Ha ritenuto parimenti inammissibili i motivi terzo e quarto, poiché formulati in modo generico con riferimento all’intero corpo normativo e privi di autosufficienza quanto ai giudicati amministrativi invocati; ha comunque osservato che lo sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 è misura transitoria riferita al triennio 2007-2009 e compatibile con l’annullamento del decreto ministeriale richiamato dalla norma. Ha infine dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché non si confrontava con l’accertamento della corte territoriale secondo cui la regressione tariffaria era stata adottata con delibera del commissario straordinario dell’ASL, non dipendeva dall’operatività dei tavoli tecnici e riguardava l’intera macroarea come previsto contrattualmente; la Corte ha anche ribadito che la revisione del merito è preclusa in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’ASL le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche, autosufficienti e correttamente calibrate sulla ratio decidendi; non è consentito usare formule generiche che non individuino con precisione la norma asseritamente violata o il vizio dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il superamento del tetto di spesa grava sull’azienda sanitaria come fatto impeditivo della pretesa creditoria; tuttavia la questione dell’onere della prova è superflua se il giudice di merito fonda il convincimento su risultanze istruttorie già acquisite.

  • art. 1988 c.c.

    La qualificazione di una dichiarazione o nota come ricognizione di debito è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    Lo sconto tariffario per le prestazioni rese da strutture private accreditate è misura imperativa e transitoria, riferita al triennio 2007-2009, e non è neutralizzata dall’annullamento del decreto ministeriale richiamato come parametro tariffario.

  • L. n. 502/1992

    In regime di accreditamento, la struttura privata resta vincolata a tariffe, condizioni di regressione tariffaria e limiti quantitativi delle prestazioni fissati in relazione ai tetti massimi di spesa; la regressione tariffaria non è subordinata all’effettivo funzionamento dei tavoli tecnici di monitoraggio.

  • D.G.R.C. n. 2157/2005

    La censura relativa alla mancata adozione formale della regressione non ha superato il rilievo di merito della corte territoriale secondo cui la regressione era stata comunque adottata con delibera del commissario straordinario dell’ASL e con riferimento all’intera macroarea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata o se il giudice di merito ha deciso sulla base di prove già acquisite, rendendo irrilevante il tema del riparto dell’onere probatorio.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La qualificazione di una nota o dichiarazione come ricognizione di debito appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione, salvo carenze motivazionali o violazioni di legge specifiche.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione di legge in modo del tutto generico, senza individuare puntualmente la disposizione asseritamente violata e senza riprodurre gli atti o i giudicati esterni sui quali la censura si fonda.
  • Lo sconto tariffario previsto per le prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate opera come disciplina imperativa e transitoria e prevale su eventuali assetti negoziali difformi; il suo ambito temporale non può essere esteso oltre il periodo normativamente previsto.
  • In tema di accreditamento sanitario, la regressione tariffaria può essere applicata per contenere la spesa entro i tetti programmati e non è subordinata, come condizione di validità, all’attivazione o al corretto funzionamento dei tavoli tecnici di monitoraggio.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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