Cassazione Penale, Sentenza n. 23389/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio (violazione di legge e vizio motivazionale), evidenziando la presunta natura domestica e modesta della coltivazione (piante in vasetti e germogli) e l'assenza di altri indizi di spaccio oltre al numero di dosi ricavabili; 2) inutilizzabilità degli esami tossicologici perché effettuati in assenza della difesa e rese irripetibili a seguito della distruzione delle sostanze (analisi autorizzate il 26/10/2017 e avviso di conclusione indagini il 21/12/2017); 3) diniego della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante l'incensuratezza e la limitatezza della pena; 4) ritardo nell'ammissione al gratuito patrocinio (art. 96 D.P.R. 115/2002) che avrebbe leso il diritto di difesa e impedito la valutazione di riti alternativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte di Appello aveva correttamente escluso la destinazione ad uso personale valutando il dato quantitativo (circa 1.500 dosi ricavabili), il numero delle piante (4 in casa + 9 nel terreno) e la presenza di un bilancino di precisione come indici di finalità di spaccio; b) gli accertamenti tossicologici sono utilizzabili in quanto la difesa non ha eccepito in dibattimento e il referto è stato acquisito per accordo delle parti in forma di accertamento tecnico ritenuto ripetibile; c) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile: la valutazione della particolare tenuità è rimessa al giudice di merito e prende in considerazione tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., fra cui il numero di dosi e le modalità di azione; d) il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 96 D.P.R. 115/2002 per l'ammissione al gratuito patrocinio non determina automaticamente nullità: è necessaria la prova di una effettiva lesione del diritto di difesa, qui non dimostrata. Conseguentemente resta confermata la condanna di primo e secondo grado (pena sei mesi di reclusione e multa di € 800 ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Sono a carico del ricorrente le spese e un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (c.d. Testo Unico stupefacenti)
art. 73 quinto comma d.P.R.
Reato contestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio; applicata per la condanna per le condotte di coltivazione e detenzione, valutando quantità e elementi indiziari.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità: l'accertamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e richiede la concomitanza di più indici (fra cui non abitualità del comportamento); il numero di dosi e le modalità sono elementi rilevanti per escludere la tenuità.
Richiamato quale criterio per la valutazione della gravità della condotta ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis; il numero di dosi e le modalità dell'azione concorrono alla valutazione della gravità.
art. 96 D.P.R. 115/2002 (ora D.Lgs. n.115/2002)
Il termine di 10 giorni per decidere sull'ammissione al gratuito patrocinio è ordinatorio: il suo superamento non comporta automaticamente nullità, salvo concreta lesione del diritto di difesa dimostrata dall'imputato.
art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio può essere superato dall'accordo delle parti; gli accertamenti svolti in indagini preliminari possono essere acquisiti in dibattimento se le parti non si oppongono.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali e sugli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 581 primo comma cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti di autosufficienza e alla inammissibilità dei motivi di cassazione generici o non adeguatamente documentati.
Massime di principio
- La distinzione tra uso personale e finalità di spaccio si fonda su un giudizio di insieme: quantità complessiva, numero di dosi ricavabili, numero di piante, strumenti per il confezionamento/pesatura e modalità della coltivazione sono indici che, congiuntamente, possono far ritenere la destinazione allo spaccio anche se la coltivazione appare rudimentale.
- Accertamenti tecnici compiuti in fase di indagine preliminare non sono automaticamente inutilizzabili in dibattimento: l'assenza del contraddittorio può essere sanata dall'accordo delle parti o dall'assenza di contestazioni in udienza; la semplice distruzione delle sostanze non rende per sé illegittima l'acquisizione del referto se non è stata articolata tempestiva e specifica opposizione.
- Per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è necessaria una valutazione globale e discrezionale del giudice di merito: non basta l'incensuratezza del reo o la limitatezza numerica in astratto; il giudice deve considerare tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. e la non abitualità della condotta.
- Il mancato rispetto di termini procedurali amministrativi (es. decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio entro 10 giorni) non comporta automaticamente la nullità degli atti processuali; è richiesta la prova di una concreta lesione del diritto di difesa per far valere la nullità.
- In cassazione i motivi generici, non documentati o non confrontati con la motivazione del giudice di merito sono facilmente dichiarati inammissibili: è necessario l'ausilio dell'autosufficienza e l'allegazione degli atti che dimostrino il pregiudizio dedotto.
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