Cassazione Penale, Sentenza n. 23375/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca (24/06/2020) che lo aveva condannato a 3 anni di reclusione e 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 349 c.p.. Il ricorso per cassazione contesta: 1) la declaratoria di inammissibilità dell'appello sostenendo che il termine per il deposito dell'impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 7 dicembre 2020; 2) il giudizio di colpevolezza per mancata prova della materialità del reato e per assenza di lavori in corso, prospettando al massimo una mera acquiescenza del ricorrente alle iniziative di terzi; 3) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività dell'appello: la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata il 18/09/2020; il termine per impugnare è di 45 giorni ex art.585 c.1 lett. c) c.p.p., per cui il termine è scaduto il 7/11/2020, mentre l'appello è stato presentato il 7/12/2020. La Corte ha inoltre escluso l'operatività della sospensione feriale sui termini per la redazione e il deposito della sentenza, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n.42361/2017. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale fattispecie di reato ascritta al ricorrente nella sentenza di primo grado; la Corte non ha affrontato il merito della sussistenza del reato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre appello contro sentenza motivata; la Corte ha calcolato il termine a decorrere dal deposito della motivazione (18/09/2020) e ha rilevato la scadenza del termine il 7/11/2020.
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente nel caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese.
Sentenza Sezioni Unite n. 42361 del 20/07/2017 (Cass.)
Pronuncia nomofilattica secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale; la Corte l'ha richiamata per escludere l'operatività della sospensione nel conteggio dei termini relativi alla motivazione e all'impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'ammenda: la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e, comunque, ha disposto il versamento di una somma equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- I termini per proporre appello, quando previsti dall'art.585 c.p.p., decorrono dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado; va quindi calcolata la scadenza effettiva senza assumere automaticamente una sospensione feriale.
- La sospensione feriale non opera sui termini per la redazione e il deposito delle sentenze (orientamento delle Sezioni Unite); la sospensione interessa invece i termini che gravano sulle parti per il compimento di atti processuali.
- Un appello presentato oltre il termine previsto è dichiarato inammissibile e la Corte di cassazione, se ne accerta la tardività, non entra nel merito delle censure sostanziali.
- Per evitare la perdita del diritto di impugnare, è prudente proporre l'appello tempestivamente e, in caso di dubbio sul computo dei termini, depositarlo prima della scadenza che si ritiene più breve.
- Se il termine di impugnazione cade in periodi di sospensione feriale, verificare concretamente se la sospensione riguarda il termine in questione (particolarmente i termini delle parti) o riguarda la funzione decisionale del giudice; non assumere automaticamente una proroga.
- Le questioni di merito (es. mancanza di prova della materialità, mera acquiescenza, particolare tenuità del fatto, attenuanti) devono essere sollevate e valutate solo se l'impugnazione è tempestiva; la difesa perde la possibilità di farle esaminare se l'appello è dichiarato tardivo.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata a sostenere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la determinazione può tener conto della mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.
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