Cassazione Penale, Sentenza n. 23381/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che, confermata la condanna per evasione fiscale (artt. 81, comma 2 c.p., e art. 2 d.lgs. n. 74/2000), ha rideterminato la pena e concesso la sospensione condizionale subordinandola al pagamento, entro tre mesi dall'irrevocabilità, dell'imposta evasa e delle sanzioni determinate dall'Agenzia delle Entrate. Il motivo principale del ricorso è l'inosservanza e la errata applicazione dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza di motivazione circa il termine iniziale per l'adempimento, posto che le somme dovute non erano state ancora quantificate dall'Agenzia delle Entrate e la determinazione era rimessa a tale amministrazione.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale a obblighi generici, indeterminati o la cui quantificazione sia rimessa ad altri soggetti, dovendo invece l'obbligo essere certo, determinato ed esigibile e corredato di un termine preciso per l'adempimento. Poiché la Corte d'appello non aveva quantificato le somme dovute ma le aveva demandate all'Agenzia delle Entrate fissando comunque un termine per il pagamento, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina perché provveda a determinare direttamente le somme e a fissare il termine per l'adempimento, consentendo il contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
art. 165, secondo comma, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata a obblighi risarcitori solo se gli obblighi sono certi, determinati ed esigibili e il termine per l'adempimento è indicato nella sentenza
artt. 81, secondo comma, cod. pen.; art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norme cui è stata ascritta la fattispecie di reato: concorso di norme e contestazione per evasione fiscale a carico della ricorrente
Sez. 3, n. 11637 del 05/06/1991 (Di Febo)
Giurisprudenza che afferma l'impossibilità di subordinare la sospensione condizionale a somme che siano liquidate in sede separata e non determinate nella sentenza
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
Principio secondo cui la subordinazione al risarcimento richiede che il giudice determini con precisione il quantum e indichi il termine per l'adempimento
Corte costituzionale, sent. n. 49 del 1975
Richiama la funzione rieducativa e satisfattoria della sospensione condizionale, con riferimento al ravvedimento del reo
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata a obblighi indeterminati o la cui quantificazione sia rimessa esclusivamente a terzi; l'obbligo deve essere certo, determinato ed esigibile al momento della sentenza
- Il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine per l'adempimento: il termine è elemento essenziale e serve a garantire la proporzionalità e la concretizzabilità dell'obbligo imposto al condannato
- Se la determinazione dell'importo dipende dall'attività di un'amministrazione (es. Agenzia delle Entrate), il giudice deve o quantificare direttamente le somme o disporre la loro determinazione in contraddittorio tra le parti prima di subordinare la sospensione a tale pagamento
- La mancata indicazione del 'quantum' o del termine comporta il vizio della sentenza e può determinare l'annullamento con rinvio, affinché sia garantito il diritto di difesa e il contraddittorio sulla somma dovuta
- In casi analoghi il ricorrente può efficacemente impugnare la condizione generica, chiedendo che l'adempimento sia determinato in sede decisoria o in contraddittorio, evitando che la rimessione a terzi produca incertezza esecutiva
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