Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23385/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ex art. 73, 5° comma, d.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio) per il possesso di 1,54 grammi di eroina suddivisa in due involucri. Sosteneva che si trattasse di modico quantitativo destinato al consumo personale, rilevando l'assenza di strumenti per il confezionamento o la pesatura, di denaro, di sostanze da taglio e di elementi tipici dello spaccio; contestava inoltre la logica della motivazione che avrebbe trasformato la mancanza di tali elementi in indizio di "scaltrezza" e riteneva non decisivi comportamenti come conversare in strada o darsi alla fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione sulla destinazione della droga sia rimessa al giudice di merito e debba essere effettuata considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive (quantitativo, modalità di presentazione, modalità dell'azione). Ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la suddivisione in due involucri, il fatto che uno degli involucri fosse tenuto in mano dall'imputato e il comportamento di avvicinamento ad un'auto, la conversazione e la fuga alla vista degli agenti erano elementi coerenti e plausibili per ritenere la destinazione allo spaccio. Non è stata rilevata manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; pertanto il rimedio di legittimità non poteva sindacare la valutazione probatoria svolta dal merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990

    L'art. 73 punisce la detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha interpretato che la qualificazione come "spaccio" richiede valutazione complessiva degli elementi (quantitativo, confezionamento, modalità di detenzione e comportamento) rimessa al giudice di merito

  • d.P.R. 309/1990, art. 75

    richiamato nel motivo di ricorso

    L'art. 75 riguarda la distinzione tra modica quantità per uso personale e quantità rilevanti per finalità di spaccio; la Corte ha osservato che il mero dato quantitativo, sebbene rilevante, non è esclusivo e va confrontato con le altre circostanze

  • Cod. proc. pen., art. 192

    articolo 192 cod. proc. pen.

    L'art. 192 stabilisce i canoni logici della motivazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione verifica soltanto la presenza di contraddittorità o manifesta illogicità della motivazione e non può rimettersi a un diverso apprezzamento del valore probatorio degli elementi valutati dal giudice di merito

Massime di principio

  • La destinazione della sostanza a consumo personale o a spaccio va valutata globalmente: oltre al quantitativo, rilevano la suddivisione in dosi, la modalità di confezionamento, il comportamento del detentore (es. contatti con terzi, fuga alla vista delle forze dell'ordine) e circostanze oggettive e soggettive del fatto.
  • La presenza di piccoli quantitativi non esclude automaticamente l'accusa di spaccio se sussistono altri indici compatibili con la vendita (es. sostanze suddivise in più involucri, coinvolgimento in scambi o contatti sospetti).
  • L'assenza di strumenti tipici dello spaccio (bilancino, denaro, telefono) non è di per sé esimente: tale assenza può essere valutata dal giudice di merito e non impedisce che altri elementi conducano alla conclusione di destinazione allo spaccio.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si controlla la congruità, la coerenza e la non manifestà illogicità del ragionamento motivazionale, non la rivalutazione di merito delle prove; per ottenere l'accoglimento occorre dimostrare vizi formali o illogicità manifeste nella motivazione.
  • Per una difesa efficace in casi analoghi, conviene puntare su profili che possano concretamente configurare la manifesta illogicità della motivazione o il vizio di diritto, fornendo circostanze alternative precise che contraddicano la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.