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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23384/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello del 25/05/2023 lamentando: 1) omissione della dichiarazione di prescrizione del reato contestato (art. 73/74 d.P.R. 309/1990); 2) omissione di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la pena rideterminata fosse compatibile e l'imputato non avesse precedenti ostativi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure sulla prescrizione generiche e infondate, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata in seguito ad annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio (per effetto della sentenza della Corte cost.), con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto preclusa la censura in cassazione perché la difesa non aveva richiesto il beneficio nel corso del giudizio di merito e si era limitata a chiedere la riduzione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    "reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990"

    Il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (hashish, 500 g) è stato ritenuto sussistente: la Corte d'appello ha confermato la responsabilità penale già affermata in primo grado, limitando il rinvio al solo trattamento sanzionatorio.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    "disciplina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49"

    La Corte ha richiamato la reviviscenza della disciplina anteriore per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014; l'annullamento con rinvio in Cassazione era limitato al trattamento sanzionatorio in ragione di tale pronuncia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    "artt.129 cod. proc. pen."

    Richiamato dal ricorrente come possibile violazione procedurale; la Corte di legittimità non ha ritenuto il rilievo specifico e fondato ai fini della cassazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha affermato che la mancata concessione non può essere censurata in cassazione se il beneficio non è stato richiesto nel merito.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    "a norma dell'art. 606, comma 1"

    Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti (violazione di legge, vizio di motivazione) sono stati esaminati e ritenuti inammissibili o preclusi.

  • Corte costituzionale, sent. n. 32 del 2014

    "sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014"

    Ha determinato la reviviscenza della disciplina anteriore dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con conseguenze sul trattamento sanzionatorio; motivo per cui la Cassazione aveva disposto annullamento con rinvio limitato alle sanzioni.

  • Cass. Sez. 4, n. 13394 del 03/12/2014

    "sentenza Sez. 4, n. 13394 del 03/12/2014"

    Pronuncia di Cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio in conseguenza della pronuncia costituzionale; detta decisione è richiamata per spiegare l'ambito del rinvio e l'irrilevanza delle censure sulla responsabilità.

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018

    "Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018"

    Principio consolidato secondo cui il ricorrente non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito; motivo richiamato per escludere la fondatezza della censura.

Massime di principio

  • Le doglianze generiche sulla prescrizione sono inammissibili: l'eccezione deve essere specifica e fondata sui termini e sulla storia processuale, specialmente se esiste un precedente annullamento con rinvio.
  • Quando la Cassazione ha annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (in particolare per effetto di pronunce costituzionali che mutano la disciplina), il giudizio di responsabilità rimane irrevocabile e non può essere rinnovato nella fase di rinvio salvo diversa statuizione.
  • La sospensione condizionale della pena richiede una richiesta specifica e un'istruttoria in merito; il mancato esercizio di questa richiesta nel merito preclude la relativa censura in Cassazione.
  • Il giudice d'appello deve motivare il mancato esercizio del potere di concedere la sospensione condizionale se la parte ne ha chiesto l'applicazione con elementi concreti; però l'assenza di una richiesta concreta da parte della difesa rende la motivazione sul punto non rilevante ai fini di cassazione.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati con adeguata specificità e collegati alle norme invocate; motivi vaghi o meramente assertivi sono dichiarati inammissibili.

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