Cassazione Penale, Sentenza n. 23386/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati responsabili di plurime cessioni di stupefacenti qualificate ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Eleonora Alacqua ha censurato il diniego delle attenuanti generiche nonostante la confessione e ha denunciato incoerenze rispetto al trattamento di altro coimputato; ha altresì depositato memoria rilevando l'estinzione per remissione della querela del reato di furto. Salvatore Mattina ha dedotto: travisamento della prova e insufficienza di riscontri per le singole cessioni (perquisizioni negative, intercettazioni criptiche), doglianze specifiche su più capi di imputazione; mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p.; errato diniego delle attenuanti generiche per una presunta attivita' non sistematica e di breve arco temporale. Entrambi hanno chiesto accoglimento dei ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Mattina e ha respinto le censure di Eleonora Alacqua. È stato confermato il giudizio di responsabilità già pronunciato in primo grado e in appello: per Alacqua pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 6.000 euro; per Mattina pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di 7.200 euro. Il rigetto si è fondato sul principio che il sindacato di legittimità non ammette una rivalutazione meramente critica delle prove quando vi sia doppia pronuncia conforme; il diniego delle attenuanti è stato ritenuto motivato dalla gravità e dalla sistematicità dell'attività di spaccio e dalla mancanza di elementi positivi significativi (la confessione di Alacqua è stata ritenuta infruttuosa e neutra ai fini collaborativi). Le memorie tardive volte ad introdurre nuove censure (es. remissione querela) sono state dichiarate inammissibili. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del procedimento e una somma da versare alla Cassa delle Ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che qualifica le cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato che i fatti ascritti rientrano in tale fattispecie aggravata e ne ha tratto argomento per negare attenuanti quando l'attivita' è sistematica e redditizia
È la norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando prevalgono elementi di gravità, reiterazione e negativa personalità dell'imputato, anche in presenza di ammissione confessionale non collaborativa
Attenuante del lucro di speciale tenuità; la Corte ha richiamato l'onere probatorio a carico dell'imputato e ha escluso la sua applicazione in assenza di elementi fattuali concreti e specifici a sostegno
Richiamati rispetto alla quantificazione delle pene e agli aumenti/nei casi di patteggiamento di coimputati; utilizzati per valutare congruità del trattamento sanzionatorio, ma non hanno portato a ritenere discriminazione tra posizioni separate
Codice di procedura penale, art. 624 (giudicato progressivo)
Il principio del giudicato progressivo limita le censure di legittimità su punti non impugnati in appello: la Consulta della Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze non tempestivamente sollevate in appello
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 24990/2020
La Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno riconosciuto la compatibilità dell'attenuante del lucro di speciale tenuità con fattispecie di stupefacenti, ma sottolinea che ciò non esenta dall'onere di fornire prove concrete per la sua operatività
Massime di principio
- La confessione dell'imputato non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se non è accompagnata da un contributo fattivo alle indagini o da elementi positivi rilevanti; può essere valutata come neutra o utilitaristica
- In Cassazione il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se il giudice di merito ha basato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso dalla realtà; le contestazioni che mirano a una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede una precisa e circostanziata allegazione probatoria: non è sufficiente richiamare principi giurisprudenziali generici; va dimostrata la limitata entità del lucro e l'assenza di organizzazione e sistema nel reato
- La sistematicità, la reiterazione e la rilevanza economica dell'attività illecita rappresentano elementi ostativi decisivi al riconoscimento di benefici sanzionatori
- Nuove censure o fatti sopravvenuti introdotti tardivamente mediante memoria sono inammissibili se non rientravano nel petitum dell'impugnazione entro i termini processuali; il giudicato progressivo limita i punti che possono essere rimessi in discussione in Cassazione
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