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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23377/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per tre capi (F, G, H) per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), commessi tra il 5/4/2016 e il 19/12/2017. La difesa ha dedotto: (i) insufficiente e meramente induttiva/ presuntiva l'attività di polizia tributaria sulle società e sulla Grimaldi, non essendovi prove del suo effettivo coinvolgimento; (ii) esistenza di un amministratore di fatto (Marco Lopresto) cui la Grimaldi aveva indicato la gestione, con documenti contabili in possesso dell'ex compagno; (iii) la ricorrente non avrebbe beneficiato delle operazioni contestate e non conosceva la Chioda Gomme s.r.l.; (iv) contestazione del trattamento sanzionatorio per discostamento dal minimo edittale e diniego delle attenuanti generiche per mancato riconoscimento del comportamento processuale corretto e per la vetustà dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale di Bergamo e Corte d'appello di Brescia) abbiano compiuto una adeguata e coerente valutazione probatoria: la ditta 'Eurosav' era qualificabile come "cartiera" (volumi milionari senza acquisti giustificativi, assenza di modelli Intra, domicilio fiscale e luogo di esercizio non coerenti, assenza di depositi e mezzi, spedizioni direttamente da Interpneu al magazzino Chioda), elementi che, congiuntamente ai precedenti penali della Grimaldi e alla genericità delle sue dichiarazioni (anche sull'indicazione dell'asserito compagno), giustificano la ricostruzione del dolo e la sua riconducibilità alle condotte contestate. Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche per la mancanza di segni di resipiscenza e l'atteggiamento non collaborativo, ritenendo congrua la pena. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo diverse determinazioni non richieste.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    La norma è stata applicata per configurare il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria convergente (caratteristiche della "cartiera", documentazione di trasporto, assenza di attività operativa) per affermare il dolo in capo alla legale rappresentante di fatto.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Articolo richiamato per l'onere delle spese processuali e per il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto anche il pagamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende con richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'atteggiamento non collaborativo e l'assenza di segni di resipiscenza possano giustificare il diniego delle attenuanti generiche nel calcolo della pena.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per il ristoro in favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non sia stato presentato con colpa grave e ha comunque disposto il versamento equitativo.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per reati tributari come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere affermata anche sulla base di prove indiziarie convergenti e razionali; non è richiesto che ogni elemento probatorio sia diretto purché la ricostruzione sia complessivamente convincente.
  • La qualifica dell'impresa come "cartiera" emerge da una pluralità di elementi (volumi di affari non giustificati da acquisti, assenza di infrastrutture, assenza di dipendenti, mancata presentazione di modelli Intra, spedizioni esterofile) che, congiuntamente, possono dimostrare l'artificiosità delle operazioni e il coinvolgimento del legale rappresentante.
  • La mera indicazione di un presunto amministratore di fatto richiede elementi concreti e verificabili; dichiarazioni vaghe e non corroborate non sono idonee a escludere il dolo o la responsabilità del formalmente rappresentante.
  • In sede di impugnazione, se la difesa prospetta profili probatori nuovi o lacunosi, deve chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o altri accertamenti: la mancanza di tale iniziativa può essere interpretata come rinuncia al supplemento probatorio e riduce le possibilità di successo in Cassazione.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione dei fatti quando l'apparato motivazionale non presenta profili di illogicità o contraddittorietà; le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La condotta processuale del imputato (atteggiamento non collaborativo, mancanza di segni di resipiscenza) può influire negativamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi sul trattamento sanzionatorio.
  • Se si contesta l'utilizzabilità di verbali o dichiarazioni, è strategicamente rischioso accettarne l'acquisizione senza poi volerne l'utilizzabilità; la scelta difensiva su tali mezzi probatori deve essere chiara e coerente per non pregiudicare la difesa.

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