Cassazione Civile, Ordinanza n. 07321/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP, relativo all'anno d'imposta 2006, con contestazione della deducibilità di alcuni costi. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva ritenuto non deducibili i costi imputati a lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà di una società terza e aveva annullato l'atto solo per altre spese, ritenendo per parte l'atto generico e per il resto infondato. In appello la commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della contribuente e dichiarato inammissibile quello incidentale dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e 2729 c.c., lamentando che la CTR non avrebbe valutato le prove e le argomentazioni sull'operazione con la società terza; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2729 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'assenza di danno erariale e al preteso danno per la contribuente. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile e il terzo infondato, affermando che la CTR aveva adeguatamente esaminato il fatto storico e che non era necessario dimostrare un danno per l'Erario per escludere la deducibilità dei costi non inerenti o non provati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse adeguatamente motivata, che non vi fosse un vizio di violazione di legge ma semmai una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione, e che fosse corretta la conferma dell'indeducibilità dei costi non adeguatamente documentati e non riferibili all'attività d'impresa. Ha inoltre escluso che, per contestare l'indebita deduzione di costi, fosse necessario provare un danno erariale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La Corte distingue tra violazione di legge, che riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, e vizi motivazionali o omessa pronuncia, che attengono alla valutazione del fatto e alla struttura della decisione.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito, salvo il controllo di legittimità su coerenza logica e correttezza giuridica.
La Corte esclude che la sentenza impugnata fosse nulla per difetto di motivazione, poiché conteneva l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei motivi della decisione.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza, ritenuto soddisfatto dalla CTR.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio poiché la questione sostanziale era stata esaminata e la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente sul contenuto della decisione tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR conforme ai requisiti richiesti.
La sentenza della CTR è reputata idonea perché contiene concisa esposizione dei fatti, delle richieste e dei motivi in fatto e in diritto.
La deducibilità dei costi richiede inerenza e prova della riferibilità all'attività d'impresa; in mancanza, i costi non sono deducibili.
Le presunzioni semplici vanno valutate complessivamente, con giudizio non atomistico degli indizi, che possono completarsi reciprocamente.
Richiamato quale testo unico delle imposte sui redditi, come fonte della disciplina sulla deducibilità dei costi e sul requisito di inerenza.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente dimostrati dal contribuente; se la documentazione non consente di collegare la spesa ai mezzi strumentali o all'esercizio dell'impresa, la deduzione va esclusa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito con una diversa lettura delle prove; la censura è ammissibile solo se denuncia un errore nell'interpretazione della norma o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La valutazione delle presunzioni semplici deve essere complessiva e non atomistica: gravità, precisione e concordanza degli indizi si ricavano dal loro esame coordinato, potendo ciascun elemento rafforzare gli altri.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- Per contestare l'indebita deduzione di costi non è necessario dimostrare un danno erariale: ciò che rileva è la violazione della disciplina fiscale sulla deducibilità e sull'inerenza della spesa.
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