Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09647/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da due lavoratori contro il loro datore di lavoro, un consorzio di bonifica in liquidazione, per il pagamento di emolumenti retributivi asseritamente dovuti in base ad un accordo lavorativo del 1989, in particolare aumento del 10% sull’indennità di contingenza e voci di contingenza ed EDR. Il Tribunale aveva revocato i decreti e riconosciuto solo le somme maturate dal 18 luglio 2012, ritenendo prescritti i crediti anteriori. In appello i lavoratori sostenevano che alcune lettere inviate al datore fossero idonee a interrompere la prescrizione anche per i crediti più risalenti; il consorzio proponeva appello incidentale contestando l’interpretazione degli accordi sindacali del 1988, 1989 e 1996 e, subordinatamente, la decisione sulla prescrizione, deducendo che la legge Fornero non aveva inciso sul regime prescrizionale. In Cassazione il consorzio denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1219, 2943, 1324 e 1362 c.c., assumendo che le missive richiamate in appello non contenessero una vera intimazione di pagamento e non potessero interrompere la prescrizione; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2934, 2935, 2941 e 2948 c.c. perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il principio della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto dopo la legge n. 92/2012. I lavoratori, con ricorso incidentale, censuravano a loro volta la limitazione dell’effetto interruttivo delle missive alla sola indennità di contingenza e non anche alle altre poste creditorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del consorzio sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto che entrambe le doglianze, formalmente impostate come violazioni di legge o dei canoni ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del contenuto delle lettere e degli atti interpretati dalla Corte d’appello, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata si era conformata all’orientamento consolidato secondo cui, per i rapporti di lavoro privati non assistiti da un regime di stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti; è stato anche dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione dei documenti, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove documentali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 1219 c.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione in mora e ai presupposti dell’atto interruttivo della prescrizione

  • art. 1324 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di applicazione delle regole sui negozi unilaterali alle missive inviate dai lavoratori

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l’interpretazione letterale degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione all’estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di sospensione della prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione dei crediti retributivi periodici

  • art. 18 l. 300/1970

    richiamato per il collegamento tra regime di stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione

  • l. 92/2012

    considerata dalla Corte, secondo l’orientamento richiamato, come fonte della modifica del regime di stabilità che incide sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro

  • d.lgs. 23/2015

    richiamato nel consolidato orientamento sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità piena

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per formulare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo, perché conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L’interpretazione di lettere o altri atti unilaterali ai fini dell’interruzione della prescrizione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante una mera proposta di lettura alternativa del documento.
  • Per produrre effetto interruttivo della prescrizione, l’atto deve rendere chiara l’individuazione del debitore e contenere una pretesa o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non sono necessarie formule solenni, ma la verifica di tali presupposti resta di merito.
  • Nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato che non sia assistito da un regime di stabilità piena, per i crediti retributivi non già prescritti al 18 luglio 2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia formalmente violazione di legge ma mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione dei documenti e la loro portata probatoria, il motivo è inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio di merito.
  • L’ammissibilità di un motivo per violazione dei canoni ermeneutici richiede la puntuale indicazione del canone asseritamente violato e delle ragioni per cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; in mancanza, la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del contenuto dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.