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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07018/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

La lite nasce da una domanda dell'ente ricorrente volta a ottenere la revoca di un'ingiunzione relativa a somme per contributi asseritamente indebitamente versati all'INPS per il personale impiegato nell'appalto affidato a una ditta appaltatrice. Secondo la ricostruzione riportata, quei contributi erano già stati oggetto di intimazione di pagamento dell'INPS nei confronti dell'IPAB, in solido con l'appaltatrice, e tale intimazione non era stata opposta nei termini; le somme erano poi state corrisposte in sede esecutiva dal terzo pignorato. In appello la corte territoriale ha ritenuto: tardiva l'opposizione avverso l'avviso di addebito/ingiunzione; irrilevante, perché non fatta valere nei termini, la questione della solidarietà passiva; inapplicabile la procedura speciale dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 alla ripetizione dell'indebito, trattandosi di strumento previsto per specifici crediti dell'ente e non per recuperare somme che risultavano ormai definitivamente dovute. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 24, commi 5 e 6, d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo che la solidarietà era stata mal valutata e che la ripetizione d'indebito sarebbe stata preclusa solo dal giudicato; violazione dell'art. 1 R.D. n. 639 del 1910 per non avere la corte considerato le pretese nel giudizio di opposizione seguito alla revoca dell'ingiunzione; violazione dell'art. 336 c.p.c., dell'art. 2033 c.c. e delle norme sul lavoro/appalto e sulla riscossione contributiva, per non avere considerato l'indebito del pagamento in assenza di solidarietà; violazione dell'art. 25 R.D. n. 639 del 1910 per avere qualificato come ordinatorio il termine di opposizione; violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 per la tempestività dell'opposizione. La Corte ha esaminato preliminarmente il quinto motivo e lo ha ritenuto infondato perché l'opposizione era tardiva: l'avviso di addebito risultava regolarmente notificato e non era stato opposto entro quaranta giorni. Ha poi respinto il primo motivo perché la questione della solidarietà attiene al merito ed era comunque assorbita dalla tardività dell'impugnazione. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando il precedente secondo cui il termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 R.D. n. 639 del 1910 non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina decadenza o inammissibilità dell'opposizione di merito; tuttavia, nel caso concreto la questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso. Il secondo motivo è stato respinto perché la corte di merito ha correttamente escluso l'utilizzabilità della procedura speciale per una ripetizione di indebito, trattandosi di uno strumento non previsto per quel tipo di pretesa e, comunque, di somme ormai definitivamente accertate come dovute. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiaramente comprensibile la censura né riportati adeguatamente gli atti rilevanti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente ricorrente. Ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito, ha considerato assorbita la questione della solidarietà passiva, ha escluso che la procedura speciale invocata potesse essere utilizzata per una ripetizione di indebito e ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza non è stata accolta.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Evocato in relazione alla solidarietà negli appalti; la questione è stata considerata di merito e comunque assorbita dalla tardività dell'opposizione.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per sostenere la ripetizione dell'indebito, ma la Corte ha escluso l'utilizzabilità dello strumento speciale nel caso concreto e ha valorizzato la definitività dell'accertamento del dovuto.

  • art. 24, commi 5 e 6, d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato in tema di opposizione all'avviso di addebito/ruolo; la Corte ha ribadito la tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine di 40 giorni.

  • art. 1 R.D. n. 639 del 1910

    Evocato per sostenere l'uso della procedura di ingiunzione; la Corte ha escluso che fosse utilizzabile per la ripetizione di indebito dell'ente.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato in collegamento con gli effetti della riforma o cassazione sul titolo, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile/difettosa.

  • art. 25 R.D. n. 639 del 1910

    Richiamato per il termine di opposizione all'ingiunzione; la Corte ha ribadito il principio per cui il termine di trenta giorni ha natura ordinatoria e non perentoria.

  • art. 3 R.D. n. 639 del 1910

    La Corte richiama il proprio precedente secondo cui il decorso del termine di trenta giorni non preclude l'opposizione di merito e non comporta decadenza o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'opposizione all'avviso di addebito previdenziale proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla regolare notificazione è tardiva e non può rimettere in discussione il titolo non impugnato.
  • La questione della solidarietà passiva, se rilevante ai fini del merito, deve essere dedotta tempestivamente nel rimedio oppositivo previsto; se l'opposizione è tardiva, la censura resta assorbita.
  • Il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 non ha natura perentoria e la sua inosservanza non comporta, di per sé, decadenza o inammissibilità dell'opposizione di merito.
  • Lo strumento dell'ingiunzione speciale non è utilizzabile quando la pretesa azionata non rientra tra i crediti per i quali la procedura è prevista, né può essere impiegato per recuperare somme che risultano ormai definitivamente dovute.
  • In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella misura necessaria a rendere comprensibile la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoAgenziaEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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