Cassazione Civile, Ordinanza n. 14413/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione notificava a una società un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle e avvisi di addebito per importi molto rilevanti. La società impugnava l'intimazione e parte degli atti presupposti deducendo vizi di notificazione. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso. In appello la CTR dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune cartelle aventi natura contributiva, e accoglieva solo in parte l'appello con riferimento a una specifica cartella, confermando per il resto la decisione di primo grado. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 per omessa sospensione del giudizio in pendenza di querela di falso; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c. per avere la CTR valorizzato copie fotostatiche di relate di notifica nonostante il disconoscimento; 3) violazione dell'art. 182 c.p.c. per avere la CTR concesso all'agente della riscossione un termine per sanare un vizio della procura del difensore. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale lamentando motivazione contraddittoria sulla mancata prova della notifica di una cartella presupposta trasmessa via PEC.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, che non era stata dimostrata la formale pendenza della querela di falso e che l'atto di citazione non conteneva specifiche allegazioni di falso, ma riproduceva censure già svolte nel processo tributario. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il disconoscimento delle copie fotostatiche non era stato specifico e inequivoco, come richiesto dall'art. 2719 c.c. in combinato con gli artt. 214 e 215 c.p.c. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'art. 182 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario. Ha respinto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, osservando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e non apparente il mancato riconoscimento della prova di notificazione via PEC, valorizzando la necessità, in caso di contestazione del destinatario, di una copia conforme o del file nativo digitale. Le spese sono state compensate integralmente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della società ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente in relazione alla sospensione necessaria, ma ritenuto non fondato perché la questione era regolata, nel caso, dal giudizio di pertinenza della querela di falso rispetto ai documenti contestati.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario deve sospendere il giudizio in pendenza di querela di falso quando l'accertamento sia pregiudiziale e riservato ad altra giurisdizione; tuttavia deve verificare la pertinenza e rilevanza concreta dell'iniziativa processuale.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente apprezzato la specificità del disconoscimento e la valenza probatoria dei documenti.
Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e univoco; mere clausole di stile o contestazioni generiche non sono sufficienti a privare la copia di efficacia probatoria.
Il disconoscimento della copia si collega alle regole sul disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione; se non avviene in modo specifico, la copia non autenticata si ha per riconosciuta.
È applicabile anche al processo tributario; il giudice può assegnare un termine per sanare vizi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.
art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare motivazione apparente/contraddittoria, ma la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 3), d.lgs. n. 546/1992
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge nei motivi principali.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali e vizi motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La censura è ammessa solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per una mera diversa lettura del fatto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare l'applicabilità generale di norme del codice di procedura civile al processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico della società ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato, se dovuto; non applicabile all'Agenzia come amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria per querela di falso presuppone non solo la formale pendenza del giudizio di falso, ma anche la pertinenza dell'iniziativa rispetto al documento e la sua concreta rilevanza decisiva; il giudice può dunque verificare se la querela sia effettivamente pregiudiziale e non meramente riproduttiva di censure già svolte nel merito.
- Il disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e univoco: non bastano formule generiche, clausole di stile o contestazioni onnicomprensive, pena l'inefficacia del disconoscimento e la persistenza del valore probatorio della copia.
- Nel caso di notificazioni a mezzo PEC, se la notificazione è contestata dal destinatario, la prova non può fondarsi sulla sola produzione cartacea della ricevuta di consegna, occorrendo la produzione della copia conforme o del file nativo digitale idoneo a dimostrare compiutamente l'invio e la ricezione.
- L'art. 182 c.p.c. trova applicazione anche nel processo tributario, consentendo al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione di vizi della rappresentanza o della procura.
- In cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio quando la sentenza impugnata contenga una motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
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