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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per un importo molto elevato, derivante da un avviso di accertamento definitivo notificato alla società in accomandita semplice e, secondo l'amministrazione, anche al medesimo soggetto. Sosteneva di aver avuto la qualità di socio accomandante con quota minima e negava di essere amministratore di fatto; deduceva inoltre che l'originario avviso di accertamento non gli sarebbe stato validamente contestabile nel merito, perché rivolto alla società e perché una sua eventuale impugnazione sarebbe stata inammissibile per carenza di capacità processuale. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, dell'art. 81 c.p.c. e degli artt. 2313 e 2320 c.c.; violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. In sostanza contestava la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione e la mancata considerazione della propria posizione di socio accomandante, nonché l'affermazione della sua pretesa qualifica di amministratore di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che l'intimazione di pagamento era un atto meramente consequenziale rispetto a un precedente avviso di accertamento autonomamente impugnabile e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ha quindi condiviso la conclusione di merito secondo cui non era consentito rimettere in discussione, tramite l'impugnazione dell'intimazione, questioni attinenti alla pretesa tributaria già cristallizzata con l'avviso presupposto, inclusa la qualifica soggettiva del destinatario e la natura della pretesa. La Corte ha osservato che l'avviso di accertamento era stato notificato anche al ricorrente e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza; poiché l'atto non era stato impugnato, esso era divenuto definitivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e con gli ulteriori adempimenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    elenca gli atti impugnabili nel processo tributario e, per gli atti autonomamente impugnabili, consente contestazioni solo per vizi propri; l'intimazione di pagamento non può essere usata per contestare il merito dell'atto presupposto ormai definitivo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come norma sulla tempestività/impugnazione, ma ritenuto non decisivo perché il problema era la mancata impugnazione dell'atto presupposto.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la conclusione sulla definitività dell'avviso presupposto.

  • art. 2313 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla qualità di socio accomandante, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2320 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del socio accomandante, senza che ciò impedisse la notifica e la definitività dell'accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze di fatto, ma la Corte ha ritenuto assorbente la definitività dell'atto presupposto.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto consequenziale o meramente esecutivo non consente di recuperare contestazioni relative all'atto presupposto autonomamente impugnabile, se quest'ultimo è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
  • Quando l'avviso di accertamento è stato notificato al destinatario e la notifica si è perfezionata, la mancata impugnazione determina la preclusione a contestarne successivamente il contenuto mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
  • L'eventuale contestazione della qualità soggettiva del destinatario o del titolo in base al quale è stata emessa la pretesa tributaria non può essere proposta contro un atto successivo che si limiti a richiedere il pagamento di somme già accertate in via definitiva.
  • Nel processo impugnatorio tributario, il sindacato del giudice sull'atto successivo resta circoscritto ai suoi vizi propri e non può estendersi a fasi precedenti della sequenza procedimentale ormai consolidate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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