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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22661/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali a spese dello Stato emesso in favore di un difensore per attività svolta in più procedimenti di protezione internazionale. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione di legge: da un lato, contestava che il giudice di merito avesse ritenuto tardiva l’opposizione sulla base di una presunta conoscibilità del decreto ricavata da una schermata informatica del SICID e senza dimostrazione di una valida comunicazione al P.M., richiamando gli artt. 136 e 45 disp. att. c.p.c. e l’art. 16 d.l. n. 179/2012; dall’altro sosteneva che una dichiarazione del direttore amministrativo della Procura dimostrasse che il fascicolo era pervenuto senza traccia della data di ricezione, con conseguente onere della controparte di provare una comunicazione anteriore. La Cassazione ha però rilevato che, indipendentemente dalla validità ed effettività della comunicazione, l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 in assenza di comunicazione del provvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la tardività dell’opposizione era comunque desumibile dal superamento del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore a spese dello Stato. Poiché il decreto era stato emesso il 28 novembre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, il termine risultava spirato. Non sono state poste spese a carico della Procura, sia perché ricorrente era un ufficio del pubblico ministero, sia per la mancata difesa degli intimati. La Corte ha inoltre dato atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione del provvedimento richiede forme certe di consegna o trasmissione; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, ritenendo dirimente il superamento del termine lungo di impugnazione.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Invocato per ribadire la necessità di certezza della consegna e dell’individuazione del destinatario nelle comunicazioni; non decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato per affermare che nei procedimenti civili le comunicazioni vanno eseguite via PEC, con forme alternative solo in caso di impossibilità; la Corte supera la questione perché considera comunque tardiva l’opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato come parametro del riparto dell’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione del decreto; la Corte ritiene irrilevante la censura, essendo comunque decorso il termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma decisiva: il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore a spese dello Stato, in assenza di comunicazione del provvedimento.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma che disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi; la Corte ribadisce che a tale opposizione si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per verificare se sussistessero i presupposti per l’ulteriore contributo unificato; la Corte esclude che ricorrano.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore a spese dello Stato, in mancanza di comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., sia per la parte costituita sia per quella contumace.
  • La validità o meno della comunicazione del provvedimento può diventare irrilevante quando l’opposizione sia comunque proposta oltre il termine lungo: in tal caso la tardività è assorbente.
  • Il decreto di liquidazione adottato in un procedimento sommario ma idoneo a incidere stabilmente su diritti soggettivi è soggetto alle regole generali del sistema delle impugnazioni, compreso il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
  • Quando il ricorso è proposto da un ufficio del pubblico ministero, non segue automaticamente la condanna alle spese, secondo il principio richiamato dalla Corte; inoltre l’ulteriore contributo unificato è escluso se non ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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