Cassazione Civile, Ordinanza n. 41224/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nella versione previgente alla riforma del 2010, con metodo sintetico/redditometro e specifico rilievo per incrementi patrimoniali. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente contro il rigetto di primo grado, ritenendo superata la presunzione di maggior reddito sulla base della documentazione prodotta e vagliata analiticamente. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria non potesse consistere nella mera dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa, ma richiedesse anche la prova del collegamento tra quella disponibilità e le spese per gli incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali consente al contribuente di vincere la presunzione dimostrando, con idonea documentazione, la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e la loro idoneità a giustificare le spese, senza necessità di provare lo specifico impiego di quel reddito in quella singola operazione. Poiché la CTR aveva svolto un accertamento di fatto congruo e coerente con tale quadro normativo, il ricorso è stato rigettato. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Nella versione previgente alla riforma del 2010, l'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali opera sulla base di presunzioni semplici/legali relative e il contribuente può vincerle dimostrando, con documentazione idonea, la disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte e la loro durata di possesso, senza dover provare lo specifico impiego del reddito per la singola spesa.
Invocato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte lo ritiene non violato perché la prova contraria richiesta al contribuente non comprende, nel regime applicabile, la dimostrazione del nesso materiale tra singolo reddito e singola spesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato solo per evidenziare che la fattispecie è regolata dalla disciplina anteriore alle modifiche introdotte da tale decreto.
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 78/2010, senza incidere sul caso concreto.
Massime di principio
- Nel redditometro disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, versione anteriore alla riforma del 2010, la prova contraria del contribuente non richiede la dimostrazione dello specifico impiego del denaro per ciascun incremento patrimoniale, essendo sufficiente documentare una disponibilità di redditi idonei a giustificare la spesa.
- Ai fini del superamento della presunzione di maggior reddito, la documentazione prodotta dal contribuente deve consentire di desumere, in termini sintomatici e non necessariamente puntuali, che i redditi esenti o soggetti a ritenuta fossero effettivamente disponibili e potenzialmente destinabili alla spesa contestata.
- La valutazione circa l'idoneità della prova documentale offerta dal contribuente, quando coerente con la disciplina applicabile, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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