Cassazione Civile, Ordinanza n. 33184/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale attribuita agli aerogeneratori di un parco eolico situato nel territorio di Deliceto. In primo grado l'impugnazione della contribuente era stata accolta; in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società, rideterminando la rendita sulla base di una stima tecnica del costo di ricostruzione e applicando il saggio di fruttuosità del 2%. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, perché l'Agenzia, in appello, avrebbe modificato i termini della motivazione originaria degli avvisi, integrandola con nuovi criteri di stima; (2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché tale mutamento integrerebbe una domanda nuova; (3) nullità della sentenza per motivazione indeterminata, avendo il giudice di merito fatto rinvio a valori e vertenze non specificati; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi a rendite catastali attribuite ad impianti analoghi in altra provincia; (5) erronea valutazione di elementi istruttori, perché altre rettifiche catastali in provincia diversa avrebbero portato a rendite molto inferiori, con conseguente irragionevolezza del metodo seguito; (6) violazione delle norme catastali e della disciplina estimativa, poiché il costo di ricostruzione sarebbe stato determinato in modo astratto, senza una stima specifica della singola unità e senza considerare il prezzo corrente documentato con fatture; (7) violazione del d.m. 14 dicembre 1991 e dell'art. 29 d.P.R. 1142/1949, per avere applicato il saggio di capitalizzazione del 2% anziché quello ritenuto congruo dalla ricorrente (1,5%).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il primo, il secondo e il settimo, dichiarando assorbiti i residui motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi centrati sulla carenza di adeguata specificazione del procedimento estimativo seguito per la determinazione della rendita catastale degli aerogeneratori e sulla mancata individualizzazione delle voci di costo riferite alla specifica unità immobiliare. Ha invece escluso che vi fosse una illegittima mutazione della motivazione originaria o una domanda nuova in appello, e ha confermato la correttezza dell'applicazione del saggio legale di capitalizzazione del 2%.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della motivazione degli avvisi; la Corte esclude la violazione perché la base causale della rettifica catastale resta la medesima, trattandosi solo di una diversa argomentazione tecnica a supporto della stima.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Invocato per denunciare difetto di motivazione; la Corte non ravvisa una motivazione postuma dell'atto impositivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La Corte esclude che l'argomentazione svolta in appello dall'Ufficio integri domanda nuova, poiché non muta il titolo dell'atto ma incide solo sulla stima tecnica.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Norma che ha reso applicabili le istruzioni della circolare catastale n. 6/2012 nella determinazione delle rendite delle unità speciali e particolari.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28
Consente la stima indiretta della rendita catastale sia secondo il valore venale sia secondo il costo di ricostruzione, ma quest'ultimo deve riferirsi alle voci di costo della specifica unità immobiliare.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29
Per la determinazione della rendita, il saggio di capitalizzazione non è rimesso a discrezionalità dell'Agenzia; deve essere applicato in misura fissa secondo il sistema richiamato dalla normativa e dalla circolare.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30
Richiamato in tema di stima diretta delle unità dei gruppi D ed E, ma la Corte ribadisce che il saggio di capitalizzazione resta quello legale e non dipende da valutazioni discrezionali dell'Ufficio.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
Norma catastale base richiamata dalla ricorrente; la Corte ne afferma l'applicazione secondo le istruzioni della circolare normativizzata dalla L. n. 190/2014.
L. 11 agosto 1939, n. 1249
Richiamata in combinato con il r.d.l. n. 652/1939 nella disciplina dell'accertamento catastale.
d.m. 14 dicembre 1991
Richiamato come parametro dei moltiplicatori da cui si ricava, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione; la Corte conferma la misura del 2%.
Massime di principio
- Nella rettifica della rendita catastale con metodo del costo di ricostruzione, l'amministrazione e il giudice devono riferire la stima alle voci di costo inerenti alla specifica unità immobiliare oggetto di accertamento, non potendo limitarsi a richiami generici a ricerche di settore o a valori medi estranei all'immobile concreto.
- La stima catastale effettuata con procedimento indiretto non può risolversi in una valutazione astratta o equitativa: occorre indicare il percorso estimativo seguito e le ragioni dell'individualizzazione dei costi, in modo da consentire il controllo sulla concreta attendibilità della rendita attribuita.
- La diversa argomentazione tecnica fornita in giudizio dall'amministrazione, se mantiene fermo il medesimo titolo impositivo e la stessa causa petendi della rettifica catastale, non integra di per sé una motivazione postuma illegittima né una domanda nuova.
- In tema di determinazione della rendita catastale, il saggio di capitalizzazione da applicare al capitale fondiario è fisso e non è rimesso a discrezionalità dell'Ufficio; la sua individuazione discende dal sistema normativo e dai relativi parametri tecnici richiamati dalla disciplina catastale.
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